1. Introduzione. - Il 10 aprile 2019 si è tenuta a Bruxelles una riunione straordinaria del Consiglio europeo – presieduta da Donald Tusk – sulla questione Brexit. Il Primo Ministro Theresa May, con una lettera del 20 marzo 2019, aveva presentato formale richiesta di proroga del termine di recesso, previsto dall’articolo 50, comma 3, del TUE, fino al prossimo 30 giugno. Il Consiglio europeo del 21 marzo 2019 aveva parzialmente accolto tale richiesta, disponendo che, se la Camera dei comuni del Regno Unito avesse approvato l’accordo di recesso entro il 29 marzo, il termine sarebbe stato prorogato fino al 22 maggio; in caso di mancata approvazione, vi sarebbe stata una proroga fino al 12 aprile. La Camera dei comuni, però, non ha approvato l’accordo di recesso entro i termini stabiliti. In seguito a ciò, ottemperando alla richiesta del Consiglio europeo al Regno Unito di indicare la via da seguire prima del 12 aprile, il Primo Ministro Theresa May, il 5 aprile, ha scritto un’altra lettera reiterando la propria richiesta di proroga del termine di recesso fino al 30 giugno 2019.
2. Conclusioni del Consiglio europeo. - Innanzitutto, il Consiglio europeo del 10 aprile ha preso atto della lettera di Theresa May del 5 aprile, ed ha acconsentito alla richiesta del Primo Ministro inglese, disponendo, con decisione 2019/476, che il termine di cui all’art. 50, comma 3, del TUE, potesse essere prorogato sino al 31 ottobre 2019, al fine di consentire la ratifica dell’accordo di recesso. L’Istituzione europea ha inoltre specificato che, qualora la procedura di ratifica venisse completata dalle parti prima del 31 ottobre, il recesso avrebbe luogo il primo giorno del mese successivo. Detto ciò, il Consiglio europeo ha posto delle precise condizioni per l’applicabilità di tale decisione; la concessione della proroga, infatti, non deve in nessun modo intaccare il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue Istituzioni. Nell’eventualità che il Regno Unito non abbia ancora ratificato l’accordo di recesso entro il 22 maggio, tale Paese avrà l’obbligo di organizzare le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. In caso non ottemperi a tale obbligo, il recesso avrà luogo il 1º giugno 2019.
Il Consiglio europeo ha ribadito il carattere definitivo dell’accordo di recesso. Ogni impegno unilaterale, dichiarazione o altro atto dovrà essere compatibile con la lettera e lo spirito dell’accordo, e non dovrà ostacolarne l’attuazione. L’Istituzione europea ha riaffermato la validità della dichiarazione politica ai fini della definizione del quadro delle relazioni future. Tuttavia, qualora la posizione del Regno Unito dovesse cambiare, il Consiglio europeo è disposto a riconsiderare la dichiarazione politica sulle future relazioni, in linea però con le posizioni e i principi stabiliti nei suoi orientamenti e nelle sue dichiarazioni.
Il Consiglio europeo ha riaffermato che il Regno Unito, per il periodo della proroga, a norma dell’art. 50 TUE, continuerà ad essere Paese membro e, pertanto, dovrà rispettare obblighi e diritti che ne conseguono, fra i quali il diritto di ritirare la notifica di recesso.Il Consiglio ha preso atto dell’impegno del Regno Unito di comportarsi in maniera costruttiva e responsabile per tutto il periodo della proroga, in conformità con il dovere di leale cooperazione. Tale Paese sarà, dunque, tenuto a facilitare i compiti dell’Unione e ad astenersi da ogni misura che possa mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi dell’UE, in particolare nell’ambito della partecipazione ai processi decisionali dell’Unione.
Infine, il Consiglio europeo ha confermato che continuerà a monitorare i progressi sulla “questione Brexit” e a valutarne i progressi nella sua riunione del prossimo giugno 2019.
Maria Cristina Mandolese