EUROPEI UNITE

Le nuove proposte della Commissione europea in materia di diritto d'autore nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale

18 October 2016
Categoria: Giustizia e affari interni,

Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato due nuove proposte (una Direttiva e un Regolamento) in materia di diritto d’autore e diritti connessi e due proposte (una Direttiva e un Regolamento) per gli utilizzi di opere protette a beneficio delle persone non vedenti, abbinate alla Comunicazione (2016)592.Il pacchetto di norme mira a modernizzare il quadro normativo dell’Unione nell'ambito della Strategia per il Mercato Unico Digitale al fine di migliorare il coordinamento tra la tutela del diritto d’autore ed il libero accesso alla conoscenza.La frammentazione del diritto d'autore nel quadro normativo europeo, infatti, è particolarmente evidente nella natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti esclusivi, in quanto la direttiva InfoSoc 2001/29/EC ha introdotto livelli minimi di protezione del diritto d'autore senza fissare regole per la protezione degli interessi degli utenti e del pubblico.Si è reso necessario, pertanto, integrare tale normativa introducendo eccezioni e limitazioni di natura obbligatoria per garantire una tutela più efficace del diritto d'autore nel contesto digitale e a livello transfrontaliero.La recente Comunicazione, infatti, ha sottolineato l'importanza di migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di contenuti protetti e di facilitare nuovi usi nel campo della ricerca e della formazione.Il nucleo fondamentale del pacchetto di norme proposto è costituito dalla Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593 la quale contiene norme in materia autorale per l’istruzione, la ricerca, il patrimonio culturale.La proposta di Direttiva è suddivisa in cinque Titoli: il Titolo I contiene disposizioni generali che specificano l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva e, inoltre, fornisce le definizioni che dovranno essere interpretate in maniera uniforme all'interno dell'UE.Nel Titolo II sono previste le misure per adattare le limitazioni e le eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero. Questo titolo comprende tre articoli che obbligano gli Stati Membri a prevedere eccezioni obbligatorie o limitazioni che consentano l'uso del text mining e del data mining nel campo della ricerca scientifica (art 3), l'uso di materiali per illustrare l’insegnamento (art 4) e una nuova eccezione che consente alle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale di preservare le opere in formato digitale (art 5).Il Titolo III introduce soluzioni volte a semplificare le pratiche di concessione delle licenze dei diritti da parte delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale come richiesto ai fini della digitalizzazione e della diffusione di opere out of commerce ma di gran pregio culturale e, inoltre, a garantire un più ampio accesso ai contenuti. A tal fine l'art. 7 impone agli Stati Membri di mettere in atto un meccanismo legale per facilitare gli accordi di licenze di opere e altri materiali protetti out of commerce. L'art. 8 garantisce l'effetto transfrontaliero di tale accordi di licenza. L'art. 9 impone agli Stati Membri di porre in essere un dialogo tra i titolari dei diritti e gli utilizzatori sulle questioni relative agli artt. 7 e 8. L'art. 10 prevede l'obbligo per gli Stati Membri di mettere in atto un meccanismo di negoziazione per facilitare gli accordi sullo sfruttamento online di opere audiovisive.Le misure previste nel titolo IV mirano a migliorare il funzionamento del mercato nell'ambito del diritto d’autore europeo e ad ottenere nel medio termine un impatto positivo sulla produzione nonché sulla disponibilità dei contenuti favorendo il pluralismo dei media a vantaggio dei consumatori. In particolare, gli articoli 11 e 12 estendono i diritti di cui agli articoli 2-3 della direttiva 2001/29/CE agli editori di pubblicazioni di stampa per l'utilizzo digitale delle loro opere e la possibilità per gli Stati membri di disporre di sistemi in cui gli editori possano detenere una quota nei meccanismi di compensazione.L'introduzione di tali misure è volta ad ottenere un mercato più equo e sostenibile per gli autori e gli editori poiché nell'ambito del mercato unico internet è diventato il principale mezzo di accesso e di distribuzione di contenuti protetti grazie alla semplicità di condivisione delle nuove forme di erogazione che pongono in difficoltà i titolari dei diritti nell'autorizzare la fruizione dei contenuti e nell'ottenere una remunerazione equa che viene generata dall'uso delle loro opere.Secondo la Commissione la questione dell’equa remunerazione degli autori e degli esecutori nonché della differenza di potere contrattuale relativo alla licenza o al trasferimento dei diritti sono ormai situazioni che compromettono l’obiettivo del mercato unico digitale.La proposta è volta, quindi, a garantire la certezza del diritto per gli editori a stampa e per porli in una posizione negoziale ancora più forte mediante il riconoscimento a loro favore di un nuovo diritto che mira a facilitare le licenze online e ad aumentare la trasparenza sui ricavi generati dall'uso dei contenuti.L'art 13 prevede l'obbligo per i fornitori di servizi che conservano e danno accesso a importanti quantitativi di opere di adottare, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure appropriate e proporzionate atte a garantire il funzionamento degli accordi con i titolari dei diritti.L'art. 14 impone agli Stati Membri di prevedere obblighi di trasparenza a vantaggio degli autori e degli esecutori sullo sfruttamento delle loro opere.L'art. 15 impone agli Stati Membri di istituire un meccanismo di regolazione del contratto a sostegno dell'obbligo previsto ai sensi dell'art. 14.L'art. 16 impone agli Stati Membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per le questioni derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15.Il Titolo V, infine, contiene disposizioni finali sugli emendamenti ad altre direttive, l'applicazione nel tempo di disposizioni transitorie, la protezione dei dati personali, la trasposizione, la revisione e l'entrata in vigore.Secondo la Commissione questo complesso di misure contribuirà a creare un mercato del diritto d’autore efficiente per tutte le parti, conferendo i giusti incentivi per investire e diffondere i contenuti creativi nell’ambiente online e sostenendo l’importanza di una stampa libera e diversificata nell’UE.Il pacchetto di norme ha tra gli obiettivi principali anche quello di introdurre misure per garantire un più ampio accesso ai contenuti online transfrontalieri.Tale iniziativa rientra nel Piano d'azione sulla revisione del quadro normativo dell’UE per il diritto d’autore presentato con la Comunicazione del dicembre 2015; essa va ad affiancare i programmi di finanziamento dell’industria culturale europea quali “Europa Creativa” e “Horizon 2020” e ad integrare le proposte di provvedimenti normativi presentate tra il dicembre 2015 e il primo semestre del 2016 quali la proposta di Regolamento in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e la comunicazione sulle piattaforme online.La nuova proposta di Regolamento COM(2016) 594, infatti, interviene sul rafforzamento della distribuzione transfrontaliera online di programmi radiotelevisivi alla luce della revisione della Direttiva 2010/13/UE sulla tv via satellite e via cavo.Attualmente accade che il consumatore si ritrovi impossibilitato a utilizzare in un altro Stato membro i servizi contenutistici (ad es. i servizi video) acquistati nel Paese di origine. È singolare, infatti, come all'interno dell'UE sia attualmente accessibile alla frontiera meno del 4% di tutti i contenuti di video a richiesta. Alcuni servizi di contenuti online, quali eventi sportivi, notiziari e dibattiti politici, non sono necessariamente protetti ovunque dal diritto d’autore. Tuttavia, se tali contenuti rientrano in trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, i titolari dei diritti possono invocare legittimamente i relativi diritti connessi. Inoltre, la messa in onda di eventi sportivi, notizie e attualità è spesso accompagnata da elementi protetti come ad esempio sequenze video iniziali/finali e accompagnamento musicale. Questa situazione è dovuta in parte alla territorialità del diritto d'autore e in parte alle limitazioni contrattuali concordate tra titolare del diritto e distributore. Alcuni aspetti di tali trasmissioni relativi a eventi di grande importanza per la società o di grande interesse per il pubblico sono stati armonizzati a livello europeo dalla nuova direttiva.Le nuove norme semplificheranno e velocizzeranno la liberatoria dei diritti necessari per taluni servizi online forniti dalle emittenti sulle opere audiovisive europee e agevoleranno la concessione delle licenze sulle piattaforme di video a richiesta (Video on Demand - VoD) nonché la digitalizzazione e una maggiore diffusione di opere out of commerce.L'art. 10 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale introduce un nuovo meccanismo di negoziazione per facilitare la conclusione degli accordi di licenza per lo sfruttamento online di opere audiovisive affinché le opere audiovisive siano disponibili sulle piattaforme VoD. Il meccanismo giuridico proposto dovrebbe consentire alle emittenti di ottenere più facilmente le autorizzazioni dei titolari dei diritti di cui hanno bisogno per trasmettere programmi online in altri Stati membri dell'UE, così da offrire più scelta ai consumatori.Gli operatori che offrono pacchetti di canali televisivi non dovranno più negoziare individualmente con ciascun titolare di diritti al fine di poter offrire tali pacchetti di canali provenienti da altri Stati membri dell'UE, ma lo faranno tramite enti di gestione collettiva che rappresentano i titolari dei diritti. Tali canali, in abbinamento a una maggiore alfabetizzazione relativa ai media, hanno un ruolo fondamentale nella promozione e nella creazione di un pubblico per le opere europee.La Commissione sta inoltre valutando con l’EFADs, l'European Film Agency Directors Association congiuntamente, all’industria cinematografica la creazione e il finanziamento, nel 2017, di un catalogo di film europei aventi fini educativi per la promozione della ricchezza dei film europei che hanno, attualmente, una distribuzione significativamente meno ampia dei film statunitensi.In media i film prodotti in Europa, raggiungono solo 2,8 Stati membri, rispetto ai 6,8 dei film statunitensi.A conferma di questo si pensi che solo il 47% dei film europei distribuiti nei cinema europei, fra il 2005 e il 2014, sono disponibili almeno su un servizio VoD (5.046 film su 10.828), mentre per i film statunitensi questa percentuale è dell’87% (2.404 film su 2.748).Al fine di dare attuazione nel diritto dell’Unione al Trattato di Marrakesh del 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva COM(2016) 596 relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto dal diritto d’autore e diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Accanto a questa è stata presentata la proposta di regolamento COM(2016) 595 relativa allo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa che obbliga ogni parte contraente a prevedere nella legislazione nazionale limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico, al fine di facilitare la disponibilità di opere in formati accessibili per i beneficiari.Sono definiti "beneficiari" ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Direttiva le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva, percettiva o di lettura oppure le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, mentre il comma 2 dello stesso articolo indica che le "opere" sono quelle in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. In virtù di una dichiarazione concordata, sono compresi anche gli audiolibri.Il comma 3, inoltre, definisce "copia in formato accessibile" una copia di un'opera realizzata in una forma alternativa rispetto al formato in cui essa è stata pubblicata e che consente ai beneficiari di accedere all'opera stessa in maniera agevole, al pari delle persone che non hanno disabilità visive. La copia in formato accessibile deve essere utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale.La proposta di direttiva istituirà un’eccezione obbligatoria e ne garantirà il funzionamento per la creazione e lo scambio di tali formati idonei sul mercato unico e consentirà lo scambio transfrontaliero di tali copie fra l’UE e i paesi terzi firmatari del Trattato.Nella Comunicazione (2016)592 la Commissione ha presentato anche un piano d'azione che definisce una serie di iniziative volte a far sì che la politica dell'UE in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) si concentri sulle violazioni su scala commerciale (il cosiddetto approccio follow the money).A tal fine sta svolgendo una valutazione del funzionamento complessivo dell'attuale quadro di riferimento giuridico relativo all'applicazione dei DPI nell'ambito di una iniziativa volta a rafforzare la protezione di tali diritti e incentrata sulle violazioni su scala commerciale.Il sistema di applicazione attuale non è particolarmente efficiente per cui i DPI non sono protetti a sufficienza con la conseguenza che gli investimenti sulla creatività e l'innovazione vengono scoraggiati dalle violazioni e dalle trasgressioni che spesso restano impunite a discapito della crescita del mercato unico.La Commissione ha avviato una consultazione pubblica che ha confermato che negli ultimi 10 anni le violazioni dei DPI sono aumentate notevolmente anche a causa della disomogeneità nell'applicazione delle misure e dei rimedi vigenti nei diversi Stati Membri.In particolare è emerso come sia ormai improcrastinabile introdurre nell'ordinamento dell’UE misure provvisorie e precauzionali nonché ingiunzioni contro i fornitori di servizi intermediari o il calcolo dei danni.Per l'appunto, con la Comunicazione del 1 luglio 2014 concernente il Piano d'Azione per il rinnovo dei diritti di proprietà intellettuale, COM(2014)392, la Commissione invitava il Parlamento Europeo, il Consiglio, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e le parti interessate (tra cui l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), tramite l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale) a contribuire attivamente ai lavori futuri e prevedeva la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori misure di natura legislativa.Con la Comunicazione del settembre scorso la Commissione ha ribadito, quindi, l'importanza dei DPI nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale ed ha concluso ribadendo come “un quadro giuridico di riferimento correttamente elaborato e le relative misure di accompagnamento sono quindi essenziali per consentire agli autori, agli esecutori e ai settori creativo e culturale di raggiungere un pubblico più ampio e dunque di offrire maggiori scelte ai cittadini. La Commissione sta attuando un’agenda ambiziosa che modernizza il quadro di riferimento giuridico in materia di diritto d’autore nell’UE a beneficio di tutte le parti interessate, sostenendo nel contempo la disponibilità e la visibilità dei contenuti culturali e creativi europei, anche a livello transfrontaliero. Le iniziative legislative e le misure di sostegno finanziario si sostengono e si rafforzano reciprocamente. La Commissione monitorerà l’incidenza di tali misure e il seguito degli sforzi dell’industria per integrare gli obiettivi di cui sopra nei suoi modelli commerciali”.

Alessandra Di Giuseppe

 
Consiglio Europeo
Parlamento Europeo
Commissione Europea
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter di EuropeiUNITE.eu per essere sempre aggiornato su offerte e promozioni

EUROPEI UNITE
Copyright © 2024 E-DATA Srl. Tutti i diritti riservati - P.IVA/C.F.: 01921300677 - Numero REA: TE 164357 - Capitale sociale: € 10.000,00
Chi Siamo - Contatti - Richiesta Informazioni
Copyright © 2024 E-DATA Srl. Tutti i diritti riservati - P.IVA/C.F.: 01921300677 - Numero REA: TE 164357 - Capitale sociale: € 10.000,00
Condizioni e termini di utilizzo - Privacy - Note legali - Cookie policy