Il 25 febbraio scorso si è tenuto il Consiglio Giustizia e Affari Interni. Questo ha raggiunto un orientamento generale sulla Proposta di regolamento per rafforzare i controlli delle banche dati inerenti il flusso di persone alle frontiere esterne (6310/1/16 REV 1). Tale necessità di consolidare le verifiche alle frontiere esterne, invero, era già stata ribadita dal Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 18 e il 19 febbraio scorsi.1. Modifica del Codice frontiere SchengenIl Consiglio è stato informato dalla Presidenza sulla situazione dei lavori in merito alla Proposta di regolamento, che istituisce una Guardia Costiera e di frontiera europea (6309/16). Come affermato dalla Presidenza, prima della fine del suo mandato, uno degli obiettivi principali è quello di raggiungere un accordo politico in tale ambito come auspicato dall'ultimo Consiglio europeo. Questa proposta, che fa parte del pacchetto legislativo per le frontiere, presentata dalla Commissione il 15 dicembre scorso, mira a creare una Guardia costiera e di frontiera europea costituita da una Agenzia europea delle frontiere (in sostituzione di Frontex) e dalle Autorità nazionali responsabili per la gestione dei confini esterni.L’obiettivo primario dell’istituzione di una Guardia costiera e di frontiera sarebbe quello di garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, ossia più sicura, solidale e adeguatamente coordinata, al fine di fronteggiare nel migliore dei modi gli ingenti flussi migratori. Inoltre, un controllo condiviso delle frontiere esterne salvaguarderebbe anche la libera circolazione interna dei cittadini europei.2. MigrazionePer quanto concerne la migrazione, particolare attenzione è stata posta agli attuali sviluppi della rotta dei Balcani occidentali. Come già ribadito dall'ultimo Consiglio europeo, le decisioni di alcuni stati di aprire le proprie frontiere unicamente per il transito (e non anche per l’accoglienza) dei migranti, confermano la volontà, da parte di tali paesi, di mantenere comportamenti contrari al principio di solidarietà (artt. 67-80 TFUE).Il Consiglio, inoltre, ha invitato la Commissione, attualmente impegnata nella valutazione dei bisogni umanitari, a riferire nella prossima riunione GAI del 10-11 marzo 2016 sul tema e sulle misure vagliate.3. Affari esteri-Sanzioni BielorussiaNell'ambito delle relazioni UE-Bielorussia, il Consiglio ha deciso di non prorogare le misure restrittive nei confronti di 170 individui e tre imprese, il cui inserimento in elenco è già stato sospeso. Tuttavia, ha esteso le misure esistenti di un anno; tra queste si segnalano: l’embargo sulle armi alla Bielorussia, il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nei confronti di quattro persone connesse alle sparizioni di due oppositori politici, di un uomo d'affari e di un giornalista.4. Affari economici e finanziari-LiquiditàIl Consiglio ha deciso di non sollevare obiezioni al Regolamento della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione, che specificano le condizioni per l’applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide. Le deroghe prevedono che la denominazione delle attività liquide possa essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità e/o che le attività liquide possano essere sostituite da linee di credito della Banca centrale. Le deroghe mirano a far fronte alle difficoltà intrinseche che gli enti avrebbero nel soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità. Il regolamento suddetto entrerà in vigore a meno che il Parlamento europeo esprima la propria opposizione.5.Giustizia e affari interni. EASO-SvizzeraIl Consiglio ha adottato una decisione (n. 18079/13) sulla conclusione dell'accordo (n. 18078/13) tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per quanto concerne le modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.Annalisa GeraciPer saperne di più:Proposta di regolamento per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterneSanzioni BielorussiaNorme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l’applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquideDecisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera. Partecipazione Svizzera- EASO