EUROPEI UNITE

La sentenza della Corte Suprema sul caso Miller: Brexit e “l’ordinaria applicazione dei concetti basilari del diritto costituzionale”

25 January 2017
Categoria: Affari generali,

“Vote Leave, take control” è stato prunited-kingdom-1952461_1920obabilmente lo slogan più utilizzato dai sostenitori della Brexit durante la campagna referendaria, evocativo della necessità di porre fine a quella “estinzione” della sovranità del Parlamento occasionata dall’adesione del Regno Unito alla CEE e perpetuatasi fino a oggi. D’altronde, illustri commentatori hanno sostenuto e ribadito, durante la campagna referendaria, che il principio del primato del diritto dell’Unione europea è strutturalmente incompatibile il principio di sovranità del Parlamento e che la tensione tra i due principi non poteva che risolversi con la riappropriazione della sovranità perduta.

 

Il caso Miller, definito il 24 gennaio dalla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, prendendo le mosse proprio dalla centralità della sovranità del Parlamento, ha, di fatto, complicato le cose al governo May che non potrà prescindere da un atto parlamentare per avviare i negoziati per il recesso del Regno Unito dall’Unione.Il caso, che ha portato poi alla sentenza R (on the application of Miller and other) v. Secretary of State for Exiting the European Union del 24 gennaio 2017, è partito immediatamente dopo l’esito referendario, quando il parrucchiere Deir Dos Santos è stato il primo a presentare il ricorso all’Alta Corte, seguito subito dopo da Gina Nadira Miller, imprenditrice e donna d’affari attiva nel campo della finanza. In particolare la Miller si è rivolta a un grosso ufficio legale londinese per ricorrere contro la volontà del governo guidato da Theresa May di notificare l’intenzione di recedere dall’UE e quindi attivare la procedura stabilita dall’art. 50 del trattato sull’Unione europea senza che il Parlamento britannico potesse esprimersi. Per i ricorrenti questa circostanza sarebbe stata contraria all’ordinamento costituzionale del paese in quanto, determinando l’uscita del Regno Unito dall’Unione, sarebbero venuti meno automaticamente determinati diritti prima riconosciuti ai sudditi della Corona, violando il principio costituzionale per cui i diritti attribuiti con legge del parlamento, nel caso di specie derivanti dallo European Communities Act del 1972 e dalle successive leggi di ratifica, potevano essere revocati solo tramite altre leggi approvate dal Parlamento. Il governo – e in particolare David Davis, Sottosegretario di Stato per l’uscita dall’Ue – opponendosi a questa interpretazione, ha puntualizzato invece che la possibilità di innescare l’art. 50 TUE era basata sulle prerogative reali e quindi la consultazione dei membri del parlamento non sarebbe stata necessaria. L’Alta Corte, il 7 novembre 2016, ha dato pienamente ragione ai ricorrenti, affermando l’imprescindibilità e la centralità della Parliamentary Sovereignity e l’impossibilità per il Segretario di Stato – quindi per il governo – di agire sulla base delle prerogative della Corona e attivare l’art. 50 TUE attraverso il quale notificare il recesso del Regno Unito dall’UE.La sentenza del 24 gennaio 2017 ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dall’Alta Corte. La Corte Suprema, viste le accuse sgraziate e, talora, allarmanti mosse da una parte della stampa nei confronti dei giudici dell’Alta Corte, precisano che «questo caso non ha niente a che fare» con questioni politiche quali la saggezza della decisione del Regno Unito di recedere dall’UE. La Corte chiarisce definitivamente anche la natura del referendum tenutosi a giugno: esso, benché di cruciale importanza politica, non ha avuto effetti sul diritto esistente e non ha un valore giuridico. Pertanto, in nessun modo può essere considerato un fatto in grado di dotare i membri dell’esecutivo di uno speciale potere di avviare il negoziato di recesso del Regno Unito dall’Unione. È proprio la sovranità del Parlamento ad implicare che gli esiti referendari non siano vincolanti giuridicamente ma che il loro effetto sia circoscritto alla dimensione della pressione politica verso l’organo sovrano. Ad ogni modo, le questioni affrontate dalla Suprema Corte sono state due.In primo luogo, è venuta in discussione «l’ampiezza del potere dei ministri di modificare il diritto interno per mezzo dei poteri che esercitano a livello internazionale», atteso che normalmente essi hanno il potere di concludere o recedere da accordi internazionali senza coinvolgere il Parlamento. Da tale prerogativa, secondo il governo in carica, discenderebbe la possibilità del Segretario di Stato per l’uscita dall’UE di recedere dall’Unione. Tuttavia, i ministri non possono esercitare i loro poteri allorché ciò implicasse una modifica del diritto interno, a meno che un atto del Parlamento preveda espressamente questa possibilità. La Suprema Corte ha statuito che la pretesa dell’esecutivo di dare avvio, sulla base delle proprie prerogative, al recesso dall’Unione vada disattesa. Infatti, a regolare i rapporti tra UE e Regno Unito è un atto del Parlamento (lo European Community Act) e un recesso del Regno Unito dall’Unione costituirebbe un «cambiamento fondamentale dell’assetto costituzionale» tale per cui «il diritto UE cesserebbe di essere una fonte del diritto interno». Il governo, secondo la Corte, non è riuscito a spiegare come questa trasformazione costituzionale derivante dall’esercizio del diritto di recesso possa essere portata avanti marginalizzando il Parlamento. Così come il Parlamento ha dato origine ed ha sistematizzato i rapporti tra Regno Unito e UE per mezzo di un proprio atto, il Parlamento dovrà dare avvio al recesso dall’Unione, in accordo con «l’ordinaria applicazione dei concetti basilari del diritto costituzionale».La seconda questione ha invece riguardato i termini del coinvolgimento delle devolved institutions al recesso del Regno Unito dall’Unione e, in particolare, il grado di coinvolgimento delle istituzioni di Galles, Scozia ed Irlanda del Nord che, di fatto, si spingono ad affermare un potere di veto sulla Brexit. Se è vero che sono state attribuite competenze alle istituzioni in parola circa l’applicazione del diritto UE, la Corte esclude radicalmente la sussistenza di un potere di veto e specifica che alle sole istituzioni del Regno Unito (Parlamento e Governo) spetta regolare le relazioni con l’UE.In conclusione, la sentenza avrà la conseguenza di allungare i tempi del recesso e di permettere al Parlamento di pronunciarsi sulla Brexit ma, difficilmente, altererà radicalmente il corso della storia. Tuttavia, oltre alla chiarezza ed all’esaustività dell’argomentazione, la decisione ha il pregio di ricondurre il dibattito politico ed il processo di uscita del Regno Unito dall’Unione entro l’argine della legalità costituzionale, valorizzando la sovranità del Parlamento, principio tanto evocato dai sostenitori del Leave prima del referendum.

Luigi D'Ettorre

Federico Di Dario

 

 
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