Il 25 aprile scorso, i Ministri dell'ambiente degli Stati membri, riuniti in una sessione informale del Consiglio a Bruxelles, oltre ad aver esaminato temi come il cambiamento climatico e la transizione all'economia circolare, hanno adottato un regolamento sulle emissioni di mercurio causate dalle attività antropiche e colpevoli di un pericoloso inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli organismi viventi che abitano la Terra.
Fatti recenti di attualità hanno infatti portato all'attenzione dei cittadini gli effetti devastanti che il mercurio può arrecare alla salute e agli ecosistemi quando viene re-immesso in maniera impropria nell'ambiente.
I primi fatti documentati di inquinamento da mercurio risalgono alla prima metà dell'800, durante la febbre dell'oro in Nord America ma la pratica dell'estrazione mineraria che utilizza mercurio è ancora diffusa oggi in molti Paesi produttori d'oro come il Laos, il Vietnam, il Brasile, la Tanzania e il Venezuela. Il mercurio è impiegato massicciamente anche nei processi produttivi (industria chimica, cementifici, raffinazione del petrolio) e come componente di base di una vasta gamma di beni di largo consumo (ad esempio device elettronici, termometri, materiale ospedaliero). Tra le attività che si caratterizzano per un alto tasso di inquinamento da mercurio rientrano la combustione di carbone fossile e l’attività estrattiva nelle miniere di mercurio (oggi messa al bando nell’Unione europea, ma ancora in atto in altre aree del pianeta).
Attualmente, su scala globale vengono rilasciate in atmosfera circa 5.000 tonnellate annue, di cui 2.400 derivanti da attività industriali e il resto da sorgenti naturali. L'inquinamento da mercurio su scala globale è in crescita ed è causato soprattutto dai Paesi come Cina e India.
La pericolosità del mercurio dipende dal fatto che una volta emesso in atmosfera, esso si deposita sui recettori terrestri e acquatici determinando un notevole impatto sulla catena alimentare. La sezione di Rende dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR (CNR-IIA - che ha condotto nel corso degli ultimi sette anni una serie di progetti internazionali ed europei riguardanti l'inquinamento da mercurio nelle regioni del Mediterraneo, dell'Artico e dell'Antartide) ha realizzato per la Commissione europea il Position Paper sul Mercurio (PP) in cui viene evidenziato quanto serio sia il problema per diversi gruppi di popolazioni europee e non, derivante dalla contaminazione da mercurio. Risultati recenti pubblicati dal CNR-IIA hanno evidenziato come l'area del Mediterraneo sia interessata da fenomeni diffusi di inquinamento da mercurio ben maggiori di quelli riscontrati nelle aree industriali del Nord Europa e in altre parti del mondo. È stato inoltre accertato che oltre ai fenomeni di trasporto su scala regionale e globale, i processi chimico-fisici che avvengono nella troposfera influiscono sulla forma chimica del mercurio e quindi sulla sua capacità di essere rimosso dall'atmosfera dai processi di deposizione e di scambio tra aria e acqua [1].
Le informazioni scientifiche sono di fondamentale importanza per definire le strategie legislative mirate almeno alla riduzione dell'impatto di questo agente inquinante sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. La salute umana è, infatti, messa particolarmente in pericolo dal metil-mercurio, un composto del mercurio presente negli organismi viventi, soprattutto nei pesci che occupano i gradini più alti nella catena alimentare (come tonni o pesci spada) dove si verifica il fenomeno del bio-accumulo. Anche l’amalgama dentale a base di mercurio utilizzata dai dentisti costituisce un elemento di preoccupazione per la salute umana e per l’ambiente.
Per le ragioni fin qui delineate, l'Unione europea ha deciso di intervenire con un regolamento che abroga quello attualmente vigente (regolamento (CE) n. 1102/2008) allo scopo di arginare quanto più possibile un fenomeno transfrontaliero come quello dell'inquinamento da mercurio. Bisogna infatti essere consapevoli del fatto che il problema dell'inquinamento da mercurio e della connessa pericolosità per l'ambiente, la flora, la fauna e l'essere umano non può essere trattato e risolto esclusivamente a livello europeo.
Per questo, il regolamento, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2018, affronta anche la questione della Convenzione di Minamata sul mercurio definendo norme che consentiranno all'Unione e ai suoi Stati membri di approvarla, ratificarla e metterla in pratica.
La convenzione di Minamata [2] è in attesa della ratifica da parte delle Organizzazioni regionali e dagli Stati firmatari e mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi del mercurio, richiamando l'attenzione su un metallo divenuto oramai onnipresente che, essendo utilizzato ampiamente negli oggetti di uso quotidiano ed essendo rilasciato nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua da una varietà di fonti, deve essere sottoposto a controllo per tutto il suo ciclo di vita. La città giapponese in cui sono state apposte le firme non è casuale in quanto proprio a Minamata si è verificato il peggior caso di inquinamento da mercurio [3].
La convenzione affronta l’intero ciclo di vita del mercurio e dei suoi composti, dall’estrazione primaria alla gestione dei rifiuti di mercurio. I principali punti di rilievo della Convenzione ruotano inoltre intorno al concetto di "controllo", stabilendo in particolare: le restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio; il divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione di un’ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio; divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, allo scopo di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali; l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, consentendo la circolazione dell’uso delle migliori tecniche disponibili. Stabilisce infine che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolga nel rispetto dell’ambiente tramite norme riferite all'immagazzinamento temporaneo del mercurio e al suo smaltimento, al problema dei siti contaminati dal mercurio e a quelli sanitari.
Nonostante l'impegno preso a Minamata sia fondamentale per l'intera Unione Europea, oltre che per l'intero Pianeta, Estonia e Portogallo hanno deciso di non firmare la Convenzione. Tuttavia, il nuovo regolamento imporrà anche a loro misure più stringenti [4]. Infatti, nel rivalutare l'acquis dell'Unione, sono state individuate alcune lacune su aspetti quali l'importazione del mercurio, l'esportazione di determinati prodotti con aggiunta di mercurio, l'uso del mercurio in alcuni processi di fabbricazione, i nuovi usi del mercurio in prodotti e processi di fabbricazione, l'uso del mercurio nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e l'uso del mercurio nell’amalgama dentale. Il nuovo regolamento è inoltre coerente con il settimo programma di azione in materia di ambiente (“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”) che stabilisce l’obiettivo a lungo termine di un ambiente non tossico e sancisce, a tal fine, quali siano le necessarie azioni volte a garantire la riduzione al minimo degli effetti negativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente entro il 2020.
La maggior parte degli articoli del nuovo regolamento devono essere letti in combinato con gli allegati al regolamento stesso e recepiscono gli articoli della Convenzione di Minamata. Nel dettaglio, l’articolo 3 del regolamento, in combinato disposto con l’allegato I, stabilisce il divieto di esportazione dall’Unione di mercurio, di vari composti del mercurio e di miscele di mercurio con altre sostanze, ad eccezione dei composti del mercurio che possono ancora essere esportati ma solo quando siano destinati all'attività di ricerca in laboratorio. L’articolo 4 vieta l’importazione nell’Unione di mercurio destinato all’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e impone un divieto condizionale all’importazione nell’Unione di mercurio e di miscele destinate ad altri usi. Tuttavia, tale divieto non si applica alle seguenti condizioni: alle importazioni di mercurio e di miscele ai fini del loro smaltimento definitivo; all’importazione di mercurio da paesi firmatari della convenzione di Minamata, se il mercurio proviene da una fonte di estrazione mineraria primaria ancora autorizzata per ragioni di ricerca; all’importazione di mercurio proveniente da paesi che non hanno sottoscritto la convenzione, a condizione che il mercurio importato non derivi da attività di estrazione primaria né dal settore dei cloruri alcalini e che l’importazione sia stata autorizzata per iscritto. Saranno le autorità nazionali competenti, designate a norma del regolamento (UE) n. 649/2012, le responsabili dell’attuazione e del controllo dei divieti descritti. L’articolo 5, letto in combinato disposto con l’allegato II, recepisce l’articolo 4, paragrafo 1 e l’allegato A (parte I) della convenzione di Minamata. Esso vieta, a partire dal 1º gennaio 2021, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio. Sarà la Commissione europea, a norma dell'articolo 6, ad adottare una decisione di esecuzione per stabilire i formulari commerciali che le autorità competenti degli Stati membri dovranno utilizzare per attuare sia il regolamento che la Convenzione di Minamata.
L’articolo 7, letto in combinato disposto con l’allegato III, recepisce l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l’allegato B della convenzione di Minamata e vieta l’uso del mercurio e dei composti del mercurio come catalizzatori nella produzione di acetaldeide (presente anche nell'alcol e nel tabacco) e del cloruro di vinile monomero (utilizzato per produrre il PVC) a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per quanto riguarda gli impianti che producono metilato o etilato di sodio o di potassio, utilizzando un processo basato sul mercurio, l’articolo stabilisce restrizioni all’uso del mercurio proveniente dall’estrazione primaria e alle emissioni di mercurio e di suoi composti nell’ambiente, vietando al contempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, qualsiasi aumento della capacità di produzione o qualsiasi messa in funzione di nuovi impianti.
L’articolo 8 recepisce l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 5, paragrafi 4 e 9, della Convenzione e stabilisce un divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio che non erano notoriamente utilizzati prima della data di applicazione del regolamento, nonché il divieto di attuare processi di fabbricazione che non esistevano prima di tale data. L’articolo 8, paragrafi 3 e 4, stabilisce un meccanismo in base al quale i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione potrebbero ancora essere autorizzati mediante un atto di esecuzione della Commissione europea adottato sulla base di una valutazione dei loro vantaggi per l’ambiente e la salute umana e della disponibilità di alternative senza mercurio che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. L’articolo 9, letto in combinato disposto con l’allegato IV, prevede che gli Stati membri in cui si verificano estrazioni dell’oro a livello artigianale e su piccola scala debbano adottare misure volte a ridurre e, dove possibile, eliminare l’uso e le emissioni di mercurio e dei suoi composti derivanti da tali attività oltre ad elaborare e attuare un piano nazionale adeguato. L’articolo 10, recepisce l’articolo 4, paragrafo 3 e l’allegato A (parte II) della convenzione di Minamata; esso stabilisce che l’amalgama dentale possa essere utilizzato esclusivamente in forma incapsulata e che gli studi odontoiatrici siano dotati di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere residui di amalgama contenenti mercurio a decorrere dal 1º gennaio 2019. Invita gli Stati membri a rispettare le pertinenti norme EN, nella versione modificata più di recente, comprese le norme EN ISO 13898727, EN ISO 2423428 ed EN 1641:200929 o qualsiasi altra norma nazionale o internazionale che garantisca un livello equivalente di raccolta del residuo di amalgama e di qualità delle capsule di amalgama. L’articolo 11, che riprende l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce che il mercurio non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali o generato dalla purificazione del gas naturale o dall’estrazione e dalla fusione di metalli non ferrosi o che viene estratto dal cinabro è da considerare come un rifiuto e che deve pertanto essere smaltito. L’articolo 12 stabilisce che le industrie dei cloro-alcali dovranno fornire ogni anno alle autorità nazionali competenti le informazioni riguardanti la quantità di mercurio immagazzinato in ciascun impianto e la quantità di mercurio inviata ai siti di stoccaggio temporanei o permanenti dei rifiuti del mercurio. È l’articolo 13 che si riferisce proprio ai rifiuti di mercurio stabilendo per essi lo stoccaggio temporaneo o in via permanente in impianti di stoccaggio sotterranei e l'immagazzinamento temporaneo in impianti di stoccaggio in superficie precisando, a tal fine, che gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti di mercurio sono applicabili allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio in impianti di stoccaggio sotterranei. L’articolo 15 recepisce l’articolo 21 della convenzione di Minamata e impone agli Stati membri di elaborare, aggiornare e pubblicare una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione del regolamento. Infine, è previsto che la Commissione istituisca dei questionari per aiutare gli Stati membri a comunicare le informazioni pertinenti alla Commissione precisando quali informazioni dettagliate dovranno essere presentate, comprese le informazioni sugli indicatori chiave di performance.
Quello dell'inquinamento da mercurio è soltanto uno dei molteplici problemi che attanaglia la Terra e che è stato provocato dalle attività antropiche. Il mercurio è l’unico metallo allo stato liquido a temperatura ambiente e questo lo rende pressoché indistruttibile e difficile da controllare. La quantità di mercurio in circolazione non si può ridurre ma si può solo gestire ed è quanto sta provando a fare l'Unione europea.
Luisa Di Fabio
[2] La convenzione di Minamata, adottata a Kumamoto, in Giappone, il 10 ottobre 2013, è un trattato internazionale giuridicamente vincolante, è stata firmata da 139 paesi e firmata da 92 durante la conferenza straordinaria convocata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) che si è tenuta dal 9 all’11 ottobre del 2013 nelle città giapponesi di Kumamoto e di Minamata. È arrivata dopo che i delegati di più di 140 paesi si erano riuniti a Ginevra per raggiungere un accordo sul testo finale dopo due anni di negoziati.
[3] Nel 1956 gli sversamenti di acque reflue contaminate al mercurio dell’industria chimica Chisso Corporation hanno prodotto uno dei peggiori disastri ambientali che la storia ricordi. Un disastro che, decenni dopo, ha portato anche al riconoscimento di una malattia da esso provocata: la sindrome di Minamata. Si tratta di una sindrome neurologica causata da avvelenamento da mercurio che provoca atassia (progressiva perdita del coordinamento muscolare); parestesia (alterazione della sensibilità degli arti, i particolare la perdita del senso del tatto a livello topico); indebolimento del campo visivo, perdita dell’udito, difficoltà ad articolare le parole, disordine mentale, paresi fino ad arrivare alla morte. La Chisso Corporation, un’industria chimica installata nella zona, sversava le acque reflue contaminate da metilmercurio proprio nella baia, nel mare di Shiranui. Uno sversamento costante, durato ininterrottamente dal 1932 al 1968. Il metilmercurio depositatosi nei fanghi e sul fondo del mare è entrato nella catena alimentare di numerosi microrganismi. La sostanza è stata quindi assorbita anche da crostacei e molluschi risalendo la catena alimentare fino alla tavola degli abitanti del luogo, la cui dieta è principalmente a base di pesce. I primi ad avvertire i sintomi della malattia furono proprio i pescatori che lavoravano nella baia.
[4] In realtà, la legislazione dell’Unione copre già gran parte delle disposizioni della convenzione di Minamata. Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce il divieto di esportare mercurio e numerosi composti del mercurio, qualifica come rifiuto il mercurio proveniente da talune fonti e stabilisce le norme relative allo stoccaggio del mercurio. Altri strumenti dell’UE contengono disposizioni ad hoc sul mercurio e i suoi composti, tra cui il regolamento (UE) n. 649/2012 che istituisce un sistema di comunicazione applicabile anche alle importazioni di mercurio e i regolamenti (CE) n. 396/2005, n. 1907/2006, n. 1223/2009 e le direttive 2006/66/CE e 2011/65/UE, che trattano dell’immissione nel mercato dell’UE di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio e stabiliscono i livelli massimi del contenuto di mercurio. Inoltre le direttive 2010/75/UE, 2012/18/UE, 2008/98/CE e 1999/31/CE intendono controllare, ridurre e, se esistono alternative senza mercurio, eliminare le fonti significative e le emissioni diffuse di mercurio, i composti del mercurio e i rifiuti di mercurio nell’ambiente.