Il 27 febbraio 2018 la Corte di giustizia (Grande Sezione) si è pronunciata sul caso Associação Sindical dos Juízes Portugueses (causa C‑64/16), con una sentenza destinata a far discutere. Il provvedimento giurisdizionale è rilevante in quanto incrocia due temi di assoluta centralità nel panorama europeo: le misure di austerità adottate dagli Stati membri in difficoltà finanziaria e il rispetto dei valori dell’Unione, di cui all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e, in particolare, il rispetto dello Stato di diritto.
Nel caso in analisi, la materia del contendere consiste nelle misure di riduzione delle retribuzioni imposte ai membri della Corte dei Conti portoghese mediante atti amministrativi fondati sulla Lei 75/2014 contenente norme sulle riduzioni salariali nel settore pubblico. Detti atti amministrativi sono stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo. Secondo il ricorrente essi violerebbero, tra le altre cose, «il “principio dell’indipendenza dei giudici”, sancito non soltanto dalla Costituzione portoghese, ma anche dal diritto dell’Unione, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché all’articolo 47 della Carta». Il giudice del rinvio, partendo dalla premessa che tali misure sono da considerare come adottate nell’ambito del diritto dell’Unione o comunque originano «da decisioni dell’Unione che forniscono, tra l’altro, assistenza finanziaria» al Portogallo, chiede alla Corte di giustizia se il provvedimento di riduzione salariale dei membri della Corte dei Conti sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, con il principio di indipendenza dei giudici, sancito dagli articoli 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali. In sostanza, si tratta di capire se le misure interne di riduzione salariale adottate per far fronte al deficit eccessivo registrato dal Portogallo negli anni passati possano essere in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici.L’analisi della Corte prende le mosse dagli articoli 2 e 19 TUE. Quest’ultimo, trattando del sistema giurisdizionale di applicazione ed interpretazione del diritto dell’Unione, sancisce che «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» e che «I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza». L’art. 2 stabilisce che l’Unione è fondata su alcuni valori fondamentali tra i quali spicca lo Stato di diritto. Secondo la Corte, questi valori sono considerati la condizione minima per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i giudici che operano in detti Stati. L’art. 19 sarebbe quindi espressione del più generale valore dello Stato di diritto. Poiché il diritto dell’Unione vive non solo dell’opera del sistema giurisdizionale sovranazionale ma anche e soprattutto per via dei sistemi giurisdizionali dei singoli Stati membri, sulla base del principio di leale cooperazione sono gli Stati a dover prevedere «rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Aggiunge la Corte che non può esservi Stato di diritto senza un sistema di rimedi e procedimenti che garantiscano la tutela giurisdizionale effettiva. Nel momento in cui un organo, secondo il diritto dell’Unione, è considerato “giurisdizionale”, allora esso deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Si arriva quindi alle argomentazioni più interessanti della Corte: anzitutto, che la garanzia dell’indipendenza di cui all’art. 19 TUE è imposta a livello di Unione e a livello statale; in secondo luogo, che un organo può dirsi indipendente solo allorché «eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni». La Corte afferma che una retribuzione adeguata è garanzia di indipendenza per i giudici ma, nel caso di specie, le misure di riduzione salariale hanno carattere generale, abbracciando una moltitudine di lavoratori del pubblico impiego, sono state adottate per fronteggiare «esigenze imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo», hanno carattere temporaneo. Non possono quindi essere ritenute incompatibili con l’art. 19 TUE.Nonostante la conclusione cui è pervenuta la Corte, la motivazione della sentenza merita di essere apprezzata per due ragioni: aver ritenuto ricevibile la questione posta dal giudice del rinvio; aver chiarito che i numerosi atti di belligeranza contro il potere giudiziario e, in generale, lo Stato di diritto, mossi da alcuni governi (per inciso, non quello portoghese) avranno un nemico.Sotto il primo profilo, la Corte, pur senza esplicitarne le ragioni, sembra aver riconosciuto che le misure di austerità anche quando formalmente adottate dallo Stato membro nell’esercizio di competenze meramente interne possono essere oggetto di scrutinio da parte della Corte di giustizia se sostanzialmente riconducibili a politiche sovranazionali (ad esempio, attuazione di misure contenute in atti adottati nell’ambito del coordinamento delle politiche economiche o attuazione di clausole contenute in un memorandum annesso alla concessione di assistenza finanziaria). Non è un passo avanti trascurabile. Assicurare che la rule of law sopravviva nei momenti di più grave difficoltà ed emergenza non è forse il fine ultimo del costituzionalismo moderno?Sotto il secondo profilo, la Corte ha aderito all’indirizzo interpretativo varato dalla Commissione europea con l’apertura della procedura di infrazione nei confronti della Polonia avente ad oggetto la riforma della magistratura (cui si accenna soltanto nel Commission Press Release, ‘European Commission acts to preserve the rule of law in Poland’, 26 July 2017). In questo modo, la Corte ha chiarito che la sovranità dello Stato deve conformarsi ad alcuni fondamentali vincoli. Garantire l’indipendenza della magistratura è uno di questi.
Federico Di Dario