EUROPEI UNITE

L’attuazione del mercato unico digitale: le (prime) proposte di riforma sul copyright e sui contratti digitali

24 December 2015
Categoria: Competitività,

La Commissione europea ha pubblicato due comunicazioni [COM(2015) 626 final e COM(2015) 633 final] relative rispettivamente al nuovo quadro giuridico riguardante il copyright e alla riforma dei contratti digitali per favorire l’espansione dell’e-commerce. Entrambi i documenti si pongono nel contesto della Strategia per il mercato unico digitale in Europa che ha visto la luce nel maggio 2015. Per quanto riguarda la comunicazione sul copyright, la Commissione intende portare avanti proposte che conducano ad una maggiore integrazione giuridica e che tengano conto delle nuove realtà tecnologiche facendo leva ed incidendo principalmente su alcuni aspetti che rivelano uno stretto legame tra buon funzionamento del mercato digitale e diritto d’autore.Anzitutto, si fa riferimento al fenomeno della “non portabilità” dei contenuti digitali ossia all’impossibilità di accedere ad un contenuto quando ci si sposta dallo Stato membro in cui esso è stato acquistato in un altro. Le restrizioni all’accesso dei contenuti digitali possono derivare, tra le altre cose, dalla territorialità dei diritti, per cui chi ne è titolare può “confinare” un servizio ad un territorio circoscritto. Per questo, la Commissione propone anzitutto di assicurare la portabilità transfrontaliera dei servizi digitali supportando anche il raggiungimento di accordi tra titolari di diritti e distributori dei contenuti digitali [si segnala che la proposta sulla portabilità è stata già pubblicata con la comunicazione (2015) 627 final]. In secondo luogo, si fa riferimento alla frammentazione giuridica che caratterizza il diritto d’autore soprattutto rispetto alle eccezioni che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre. Si tratta principalmente delle eccezioni previste all’art. 5 della direttiva InfoSoc che permette agli Stati di selezionare eccezioni e limitazioni al diritto d’autore per garantire l’accesso ai contenuti. La comunicazione rileva come l’attuale sistema di eccezioni abbia generato frammentarietà e divergenze tra regimi giuridici che possono avere conseguenze negative soprattutto nel settore della ricerca e dell’istruzione, per cui verrà considerata la possibilità di rendere le eccezioni in questi settori obbligatorie per tutti gli Stati membri e non facoltative. Un’ulteriore proposta di riforma è quella concernente le nozioni di “comunicazione al pubblico” e “rendere disponibile”, i cui contorni hanno creato in passato non poche controversie giurisprudenziali. Infine, la Commissione prenderà in esame le possibilità di miglioramento del sistema di tutela del diritto d’autore e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale soprattutto con riguardo ai meccanismi di identificazione di chi commette violazioni, dell’allocazione della responsabilità, della possibilità di rafforzare la tutela cautelare in favore della protezione dei titolari dei diritti.In materia di contratti digitali, la Commissione ha presentato, contestualmente ad una comunicazione di carattere generale sulla necessità di sfruttare tutte le potenzialità del commercio elettronico, delle proposte legislative relative segnatamente ai contratti che offrono servizi digitali ed ai contratti per la vendita di beni online e a distanza. Le proposte porteranno, secondo la Commissione, diversi benefici tra cui la riduzione dei costi di transazione attraverso l’abbattimento delle divergenze regolative tra gli Stati membri, un quadro giuridico più coerente, l’innalzamento della tutela dei diritti dei consumatori, un equilibrio armonico tra gli interessi dei consumatori e le imprese operanti nel mercato digitale. La proposta sulla vendita di beni [COM(2015) 635 final] mira a rimuovere le barriere derivanti dalle divergenze dei diritto contrattuale attraverso l’armonizzazione massima: l’art. 3 della proposta specifica infatti che non possono essere introdotte dagli Stati membri disposizioni “più o meno stringenti” per assicurare differenti livelli di protezione del consumatore. Si prevedono inoltre disposizioni relative a conformità del prodotto rispetto al contratto, requisiti di conformità del prodotto, i rimedi a disposizione del consumatore in caso di non conformità del prodotto. Allo stesso modo, in materia di contratti che offrono servizi dal contenuto digitale [COM(2015) 634 final], la Commissione ritiene che gli Stati membri non possano raggiungere l’obiettivo di rimuovere le barriere nel commercio transfrontaliero dei servizi digitali in modo da assicurare il funzionamento del mercato unico digitale, per cui anche in questo caso il livello di armonizzazione previsto dalla direttiva è massimo. L’art. 10 della proposta mira, in particolare, ad affermare un regime di responsabilità del fornitore del servizio qualora vi sia un fallimento nell’offerta di esso, una mancanza di conformità al momento dell’offerta o durante il periodo in cui il servizio avrebbe dovuto essere messo a disposizione del consumatore. Si prevedono inoltre specifici rimedi volti a garantire la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o la “riconduzione a conformità” del contenuto digitale in favore del consumatore.Come si è visto, la Commissione ha già delineato diverse proposte per l’attuazione della strategia sul mercato unico digitale, di cui alcune di carattere non programmatico. Tuttavia, rimane ancora molto da fare per abbattere le barriere, soprattutto di carattere giuridico, in materia di diritto d’autore e di e-commerce. Attendiamo quindi, per un giudizio complessivo, gli ulteriori sviluppi e le proposte future previsti nella tabella di marcia stabilita dalla Commissione.

Federico Di Dario

 
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