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Il Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA): una critica all’istituto dell’asilo a livello dell’UE

22 February 2016
Categoria: Giustizia e affari interni,

 

Introduzione. Il 2015 è stato l’annus horribilis per quanto riguarda le morti avvenute a largo delle coste europee che si affacciano sul Mar Mediterraneo ma, se per questa ragione avrebbe dovuto fungere da spartiacque tra la “vecchia” politica di accoglienza europea e la “nuova”, così non è stato.

Infatti, nonostante i ripetuti e accorati appelli a dare ai richiedenti asilo un corridoio legale di ingresso, lontano dagli sfruttamenti e dai pericoli, nel luglio del 2015 è entrata ugualmente in vigore la legislazione europea sul SECA, il Sistema Europeo Comune di Asilo che completa la c.d. “seconda fase” prevista dalle Istituzioni europee sulle norme della protezione internazionale. Del SECA fanno parte, oltre al regolamento UE n. 604/2013, il c.d. regolamento Dublino III, anche una serie di direttive quali la n. 2001/55/CE sulla protezione temporanea, la n. 2011/95/UE, la c.d. “direttiva qualifiche”, la n. 2013/32/UE, “direttiva procedure”, la n. 2013/33/UE, “direttiva accoglienza” e il regolamento UE n. 603/2013, sull’Eurodac per il confronto delle impronte digitali, funzionale all’applicazione del regolamento 604/2013. Nonostante il SECA sia definito come “comune”, il sistema che prevede non ha nulla della solidarietà prevista dall’art. 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), scoprendo il fianco a diverse e giustificate critiche al riguardo.

1. L’art. 78 TFUE. Prima di passare a una riflessione sul regolamento “Dublino III”, appare necessario soffermarsi sulla base giuridica che ha permesso la sua adozione. È l’art. 78, par. 1, TFUE ad attribuire all’Unione europea la competenza (concorrente con quella degli Stati membri) a sviluppare una politica di asilo che per la prima volta viene espressamente qualificata come comune essendo non più costituita da sole norme minime. In esso è codificato il concetto di protezione internazionale articolato nell’asilo europeo, nella protezione sussidiaria e in quella temporanea. Attraverso i tre istituti il Trattato, conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al suo protocollo del 1967, si propone non solo di offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale (espressione di un principio di diritto umanitario, ritenuto oramai principio di diritto internazionale consuetudinario) ma anche di garantire tutele a coloro che, pur non presentando le caratteristiche previste ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, abbiano comunque bisogno di protezione. Inoltre, la formula usata dall’art. 78 TFUE è più ampia rispetto a quella che si ritrova nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE in quanto quest’ultima si riferisce al solo diritto di asilo (art. 18) ed enuncia il principio del non-refoulement in base al quale «nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o a trattamenti inumani e degradanti».

Va anche ricordato che qualificare per la prima volta l’asilo come europeo significa sottolineare le caratteristiche peculiari della protezione internazionale nell’ambito dell’Unione europea rispetto alle altre aree geopolitiche del mondo. Infatti, il par. 2 dell’art. 78 TFUE abilita il legislatore europeo ad adottare, tramite procedura legislativa ordinaria, tutte le misure necessarie ad istituire un sistema europeo comune di asilo, questione questa che richiama una disciplina compiuta ed organica. Proprio il par. 2 elenca le materie per le quali possono essere prese misure e che andranno a formare il SECA. In estrema sintesi, l’Unione può adottare norme che definiscano: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione; b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria; f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

Nel par. 3 dell’art. 78 TFUE è indicata la possibilità di adottare misure temporanee per affrontare situazioni di emergenza. Nel caso in cui cioè uno o più Stati membri si trovassero ad affrontare una crisi dovuta ad un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, sentito il Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato o degli Stati membri interessati. Sulla base della previsione ora in esame, connessa ai principi di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri, anche finanziari previsti dall’art. 80 TFUE, si può citare l’istituzione dell’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo (EASO, Regolamento (UE) n. 439/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010) e l’istituzione del Fondo “Asilo, immigrazione e integrazione” (Regolamento (UE) n. 510/2014 del 16 aprile 2014).

2. Il regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III). La seconda fase prevista per l’adozione del sistema comune europeo di asilo è stata arricchita dalla rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003 operata mediante l’adozione del nuovo regolamento UE n. 604/2013, c.d. Dublino III, sul quale oltretutto poggia l’intero SECA. Il sistema Dublino riporta i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri dell’Unione da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Richiama il rispetto delle norme previste dalla Convenzione di Ginevra e i principi contenuti nella Carta di Nizza. Gli Stati membri (con l’aggiunta di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein), nel dichiararsi rispettosi del principio di non-refoulement, si considerano tutti reciprocamente sicuri ai fini delle domande di protezione internazionale presentate in ciascuno di essi. Questa mutua fiducia, che viene utilizzata anche per individuare i criteri gerarchici allo scopo di determinare lo Stato competente ad esaminare in via esclusiva le domande di protezione, dovrebbe far venir meno l’interesse del richiedente a presentare la domanda di asilo in uno Stato dell’Unione piuttosto che in un altro per il solo fatto che la legislazione dell’uno sia ritenuta più favorevole di altri. Per questo motivo la regola da seguire nella determinazione del paese competente ad esaminare la domanda è, nella maggior parte dei casi, quella dello Stato di primo ingresso, regolare o meno. Pertanto, fatte salve alcune ipotesi particolari e alcune clausole specifiche, la domanda può essere esaminata dalle autorità di un altro Stato solo laddove non operi quella regola con la conseguenza di limitare fortemente la scelta del richiedente. Per quanto riguarda le ipotesi particolari di deroga alla regola generale, prima di tutto è competente lo Stato in cui si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato e il regolamento Dublino III ha anche ampliato le categorie di familiari previste in precedenza ricomprendendo il padre, la madre, un altro adulto responsabile (secondo la prassi o le leggi dello Stato ospitante), un fratello o un altro parente che possa occuparsi del minore e sempre considerando il suo interesse superiore. Inoltre, secondo quanto stabilito da una sentenza del 6 giugno 2013 della Corte di giustizia (c-648/11 MA), se un minore non accompagnato non ha familiari sul territorio degli Stati membri e abbia presentato più richieste in più Stati, è competente lo Stato membro in cui il minore si trova fisicamente. Un’ulteriore deroga alla regola dello Stato di primo ingresso si ritrova dell’art. 9, secondo il quale è competente lo Stato nel quale si trova già un familiare del richiedente che abbia ottenuto protezione internazionale, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, ma la richiesta al ricongiungimento deve essere scritta. L’art. 10 prevede che la competenza ricade sullo Stato nel quale è presente un familiare che abbia precedentemente richiesto la protezione internazionale (anche se non ha ancora ricevuto risposta). L’art. 11 contempla il caso delle domande presentate contestualmente in più Stati membri da familiari o fratelli minori non coniugati: in questo caso la competenza è dello Stato membro che sarebbe competente per la maggior parte delle domande o, in mancanza, su quello competente per la domanda del richiedente più anziano. È competente cioè lo Stato che ha rilasciato al richiedente asilo un visto o permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto, oppure che non richieda il visto di ingresso. Se non ricade in questa ipotesi, la competenza grava (per i 12 mesi successivi) in capo allo Stato attraverso le cui frontiere esterne sia entrato il richiedente in modo illegale oppure a quello nella cui zona internazionale di transito di un aeroporto venga presentata la domanda. In via residuale è competente lo Stato di presentazione della domanda (art. 3, par. 2, co. 1). Per quanto riguarda le clausole specifiche invece è stata prevista una clausola umanitaria, per la quale ogni Stato è tenuto ad esaminare una domanda per ragione umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, in aggiunta alla possibilità dell’esame di persone legate da un vincolo di dipendenza; e una “clausola di sovranità” per la quale ogni Stato può esaminare una domanda anche se non è competente.

Da un lato, alla luce delle difficoltà del passato, le norme sono definite ora in modo più analitico e, dall’altro, il regolamento ha recepito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che chiedeva deroghe all’automatismo nell’individuazione dello Stato competente, ma solo nel caso in cui il richiedente asilo trasferito nello Stato competente potrebbe non godere dei diritti fondamentali, del divieto di trattamenti inumani o degradanti e rischiare il rimpatrio verso paesi nei quali il richiedente potrebbe essere in pericolo. E infatti, del regolamento Dublino III si segnala proprio la novità dell’art. 3, par. 2, co. 2, secondo il quale è vietato trasferire un richiedente verso lo Stato competente «quando si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Il solido e onnicomprensivo approccio dell’art. 78 TFUE viene pertanto ridimensionato dal meccanismo previsto dal regolamento Dublino III che ha fatto sorgere diversi problemi e critiche legati al fatto che gli Stati maggiormente esposti alle frontiere esterne continuano ad essere quelli su cui grava maggiormente l’onere delle domande di asilo (in quanto sono loro gli Stati di primo ingresso) e che è oggi oggetto di una proposta di modifica da parte della Commissione europea. In realtà tale incombenza dovrebbe essere controbilanciata dai principi della solidarietà e dell’equa ripartizione delle responsabilità (art. 80 TFUE), ma che puntualmente sono stati messi da parte fino ad ora, senza che ci sia oltretutto la sicurezza che gli Stati membri abbiano la reale volontà di avvalersene in futuro. Oltre a violare la prevista solidarietà, la regola dello Stato di primo ingresso viola anche il diritto dei richiedenti asilo a scegliere una destinazione. Anzi, più che sulla solidarietà e sull’equa ripartizione degli oneri, il sistema Dublino III (e l’intero SECA) sembra poggiare su criteri di attribuzione «così rigidi e sbilanciati» da vanificare l’intero art. 80 TFUE.

Una novità del regolamento Dublino III è che esso si applica non solo ai richiedenti asilo ma anche ai richiedenti protezione sussidiaria. Per quanto riguarda il meccanismo, un’ulteriore innovazione sta nel fatto che, una volta ricevuta una domanda, lo Stato non competente richiede a quello competente di prendere in carico il richiedente entro due mesi o tre, se i dati del soggetto interessato non sono presenti nel sistema Eurodac (art. 21); nei successivi sessanta giorni lo Stato competente accetta, anche tacitamente, il trasferimento del richiedente asilo ed è tenuto ad accoglierlo. Si è quindi in presenza ancora una volta della mutua fiducia che, tuttavia, presuppone l’esistenza di una armonizzazione procedurale e sostanziale tra le normative interne degli Stati membri in materia di accoglienza che in realtà non esiste, anche a causa del fatto che il regolamento 604/2013 (così come le direttive “procedure” e “accoglienza” che completano il SECA) è entrato in vigore solamente il 20 luglio 2015. Il regolamento 604/2013 ha introdotto ulteriori novità riguardo alle nozioni di “minore non accompagnato e parenti”, alloggio, garanzie da offrire sul procedimento e sul colloquio personale, diritto ad un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di trasferimento (e ai trasferimenti avvenuti in modo erroneo), presupposti e garanzie del trattenimento. Infine, la Corte di giustizia ha ribadito che ai richiedenti in attesa della decisione, debbano applicarsi le condizioni minime di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE.

Restando sempre nel campo delle novità, Dublino III cambia rispetto al passato introducendo, all’art. 33, un sistema di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi per affrontare ex ante ed ex post gli eventuali problemi che potrebbero sorgere nei sistemi nazionali di asilo in caso di afflusso massiccio di richiedenti. Nella fase preventiva, nel caso in cui venisse riscontrata l’esistenza di un rischio di speciale pressione tale da creare problemi di funzionamento nel meccanismo di uno Stato membro e da ostacolare l’applicazione del regolamento 604/2013, la Commissione, in accordo con l’UESA, adotta una raccomandazione con la quale invita lo Stato membro a redigere un piano d’azione preventivo (per la cui adozione non è però previsto un limite temporale) sulla base del quale lo Stato adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione in modo adeguato. La seconda fase, quella di azione, prevede che, qualora la Commissione riscontrasse problemi di applicazione del piano d’azione o lo ritenesse inefficace, può richiedere allo Stato interessato di redigere un diverso piano d’azione per la gestione della crisi. In questo caso lo Stato ha tre mesi di tempo per sviluppare tale piano, sottoponendolo anche a revisione trimestrale.

I dubbi sull’utilità di tale meccanismo si palesano già da un primo sguardo: da un lato, il fatto che l’art. 33 non preveda le conseguenze dell’eventuale inefficacia del piano d’azione e quindi del peggioramento della crisi, lo rende addirittura meno efficace dell’ipotesi, sollevata diverse volte, della sospensione temporanea del sistema Dublino; dall’altro lato, le tempistiche lunghe o addirittura non previste, fanno dubitare dell’effettiva utilità del meccanismo proprio laddove, per sua stessa definizione, dovrebbe essere veloce e dinamico così come è una crisi.

A tal proposito si ricorda che nel maggio 2015 la Commissione europea ha approvato il piano dell’Unione per una nuova politica dell’immigrazione (Trovare soluzioni alle pressioni migratorie, COM (2015) 240 def., 13 maggio 2015) in cui sono delineate le misure previste a breve, medio e lungo termine per rispondere alla crisi nel Mediterraneo (e nei Balcani) e le iniziative da varare nei prossimi anni per gestire la migrazione in ogni suo aspetto. Tra di esse c’è stata anche la proposta di ricollocazione dei rifugiati tra gli Stati membri inizialmente a favore di Italia, Grecia e Ungheria (COM (2015) 451 def., del 9 settembre 2015), accolta dal Consiglio con decisione 2015/0209 che ha istituito però misure provvisorie solo a favore dei primi due Stati data la mancanza di accordo con l’Ungheria (Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015).

Infine, una critica che coinvolge direttamente il reg. Dublino III riguarda il trattenimento, disciplinato in modo compiuto dalla direttiva “accoglienza”, la n. 2013/33: alla serie di novellate garanzie rispetto al passato corrisponde una sequela di paletti che limitano l’accoglienza stessa, necessaria a mettere in pratica proprio il regolamento 604/2013. Basti dire che da un lato, il trattenimento non deve essere usato come misura detentiva ma dall’altro, lasciare il centro in cui l’immigrato è “accolto” equivale a rinunciare alla domanda di protezione e a darsi alla clandestinità. Inoltre, critiche possono essere sollevate anche verso la direttiva “procedure” (n. 2013/32) laddove contiene i tempi per l’esame di una domanda di protezione che possono essere al massimo di 21 mesi. Già questi 21 mesi appaiono troppi, soprattutto se si tiene conto che solo dopo 9 o 12 mesi i richiedenti possono cercare un lavoro, ma la cosa più grave è che la direttiva procedure all’art. 51 consente agli Stati membri di recepire questo termine massimo entro il luglio del 2018, contribuendo a rimandare la riduzione dei tempi di attesa fuori da ogni logica di ragionevolezza.

3. La proposta di modifica del regolamento UE n. 604/2013 - COM 2015(450). Nel tentativo di arginare lo squilibrio nei criteri di competenza, nel settembre 2015, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi modificando il regolamento 604/2013. Questa proposta va distinta dalle precedenti adottate dalla Commissione sulla base dell’art. 78, par. 3, del TFUE a beneficio di alcuni Stati membri che affrontano un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi sui loro territori. Infatti, mentre queste misure sono provvisorie, la proposta che istituisce il meccanismo di ricollocazione introduce un metodo per determinare, per un periodo temporaneo e in situazione di crisi, lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro che affronta quella crisi, allo scopo di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti tra gli Stati membri e quindi agevolare il funzionamento del sistema Dublino anche in momenti difficili. Il meccanismo di ricollocamento è permanente, volendo intendere cioè che esso è contenuto nel regolamento e pertanto applicabile ogniqualvolta venga constatata la situazione di crisi, ma è temporaneo in quanto la Commissione ha la facoltà di stabilire il periodo di applicazione del meccanismo, oltre alla facoltà di determinare il numero di richiedenti asilo da ricollocare che comunque non può superare il 40% del numero di domande presentate in tale Stato membro nei sei mesi precedenti l’adozione dell’atto delegato. Nell’effettuare tale valutazione la Commissione tiene conto, fra l’altro, del numero totale di richiedenti protezione internazionale e di ingressi irregolari di cittadini di paesi terzi e apolidi nei sei mesi precedenti l’adozione dell’atto delegato, dell’aumento di tale numero rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente e del numero di domande pro capite presentate nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi precedenti rispetto alla media dell’Unione.

Le condizioni per attivare il meccanismo di ricollocazione di crisi sono rigorose e prevedono in primo luogo che la Commissione verifichi, sulla base delle informazioni fornite dall’EASO e da Frontex, che la crisi sia di entità tale da non permettere il corretto funzionamento del regolamento 604/2013. La ricollocazione prevede inoltre delle misure che devono essere prese anche dallo Stato membro che beneficia di tale meccanismo: esso deve infatti stilare un piano d’azione (che non pregiudica inoltre quanto previsto dall’art. 33) con il quale provvede a migliorare le condizioni del proprio sistema di asilo e può essere sanzionato dalla Commissione con la sospensione del ricollocamento qualora non rispettasse gli obblighi contenuti nel piano. In realtà, nonostante la proposta di regolamento richieda un’attivazione rapida delle parti in causa, essa non contiene tempi stringenti se non la previsione di un massimo di due mesi per la conclusione delle procedure, ma solo dal momento in cui lo Stato di ricollocazione dichiari il numero di richiedenti da poter ospitare. Nulla è infatti detto sul momento precedente. Il meccanismo in esame non vieta al Consiglio di adottare misure temporanee a beneficio di uno Stato ai sensi dell’art. 78, par. 3 TFUE; anzi, può capitare che, al sussistere delle condizioni per attivare le misure di emergenze, non corrisponda la possibilità di attivare il meccanismo di ricollocazione di crisi. Tale disposizione lascia presagire che le ipotesi per utilizzare il meccanismo in parola siano davvero ridotte. Quanto alle modifiche più importanti al regolamento 604/2013, la proposta, prevede che, qualora fosse attivata, la ricollocazione comporterebbe deroghe alle regole del Capo III, contenente i criteri per determinare lo Stato membro competente, al cui posto andrebbe utilizzato il ricorso obbligatorio alla chiave di distribuzione per determinare la competenza dello Stato. La proposta aggiunge infatti una sezione VII che contiene proprio il “Meccanismo di ricollocazione di crisi”: ai sensi del novellato art. 33, sarebbero soggetti a ricollocazione solo i richiedenti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro che affronta una situazione di crisi e per i quali quel paese membro sarebbe altrimenti stato competente conformemente ai criteri di determinazione enunciati al capo III; e i richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat, è pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate. Infine, la proposta prevede che lo Stato di ricollocazione possa negare di ricollocare, o ricollocare solo in parte, le persone in evidente bisogno di protezione internazionale per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica; in questo caso è tuttavia previsto che tale Stato membro collabori finanziariamente al bilancio dell’Unione con un contributo pari allo 0,002% del suo PIL, a scalare se ricolloca una parte del numero per esso previsto.

Conclusioni. La proposta della Commissione europea, che in nessun modo incide sulla regola dello Stato di primo ingresso, è stata l’ennesima riprova dell’inadeguatezza degli strumenti messi a disposizione nel campo della protezione, richiesta non solo dal Trattato di Lisbona, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani. D’altronde, lo stesso regolamento n. 604 è una dimostrazione palese dell’inesistenza di una politica comune in tema di asilo. Le conseguenze sono non solo evidenti, ma soprattutto gravi in quanto mettere a dura prova i sistemi di asilo degli Stati membri più esposti vuol dire abbassare le tutele e i diritti delle persone.

L’ondata migratoria degli ultimi mesi ha posto quindi in seria crisi un sistema che manifestava ambiguità già prima della sua entrata in vigore e che sul campo ha dimostrato che tanto le risorse quanto le procedure sono insufficienti. Se non bastasse, di fronte a una situazione che la stessa Commissione europea definisce “senza precedenti” dalla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno reagito in modo non coordinato, scegliendo strade diverse e poco conciliabili tra loro (ad esempio l'idea di ripristinare i controlli alle frontiere interne vs quella della completa apertura ai cittadini, soprattutto siriani, in transito).

A dicembre la Commissione europea aveva riferito sui progressi compiuti nell’esecuzione delle decisioni adottate dagli Stati membri e aveva rilevato che l’attuazione era troppo lenta: se è migliorato il tasso di rilevamento delle impronte digitali, che è un elemento essenziale della corretta gestione del sistema di asilo (per la quale l’Italia è stata richiamata ad un corretto utilizzo) e se la percentuale di impronte digitali inserite nella banca dati Eurodac è passata in Grecia dall’8% del settembre 2015 al 78% del gennaio 2016, e nella stessa Italia nello stesso periodo dal 36% all’87%, resta tuttavia il fatto che molte scadenze non sono state rispettate e gli impegni non possono considerarsi adempiuti. Proprio all’inizio del mese la Commissione, in vista del Consiglio europeo del prossimo 19 febbraio, ha riferito sull’attuazione delle azioni prioritarie nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione discutendo anche della questione relativa allo spazio Schengen. Nelle diverse schede informative balza in primo piano la decisione di adottare pareri motivati nei confronti di sette Stati membri in 9 procedimenti di infrazione sul recepimento delle norme del sistema europeo comune di asilo nei confronti di Germania, Estonia, Slovenia, Grecia, Francia, Italia e Lettonia. Nonostante le lettere di costituzione in mora del settembre 2015 infatti, questi Stati non hanno ancora comunicato le misure nazionali di recepimento per le direttive “procedura” e “accoglienza”.

Il quadro tracciato dalla Commissione europea mette sì in luce punti di criticità, ma dimostra ancora una volta che alle parole non seguono i fatti necessari ad una vera politica comune. I disaccordi degli ultimissimi mesi hanno infatti sbarrato la strada alla ricollocazione e, cosa peggiore, hanno delegato il problema dei profughi a Stati terzi, con riferimento particolare alla Turchia, aprendole i cordoni della borsa nonostante la palese ambiguità del governo di Ankara a trattare certi temi (IS, libertà di stampa, popolazione curda) e nonostante le difficoltà evidenti che il governo turco incontra giornalmente nel gestire in modo idoneo i campi profughi e i flussi migratori. La “shared responsibility” e il bilanciamento della solidarietà sono ridotti ad un proclama mentre viene messa in pericolo proprio la tutela di quegli standard qualitativi dei diritti dati oramai per acquisiti nel Vecchio Continente. A questo punto sembra evidente che bisogna ripensare al grado di unità al quale sono arrivati gli Stati membri.

Luisa Di Fabio

 

 
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