Il 29 gennaio scorso a Bruxelles ha avuto luogo una riunione del Consiglio Affari Generali (CAG) il cui ordine del giorno è stato l’articolo 50 TUE, ossia il recesso volontario e unilaterale, le procedure da compiere e i negoziati da portare avanti tra l’Unione europea – nello specifico la Commissione, negoziatrice ufficiale – e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’uscita di quest’ultimo dall’Unione.
Il Consiglio affari generali “a 27” ha adottato una serie di direttive dettagliate che contengono la posizione che l’Unione terrà nel corso del periodo di transizione e che conferiscono alla Commissione la facoltà di avviare i negoziati per tutte le materie di discussione che sono in questa sede trattate brevemente.
a) Durata del periodo di transizione. Era stato il Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 a decidere che le disposizioni transitorie avrebbero avuto un limite temporale: la data di fine proposta quindi nelle direttive di negoziato è il 31 dicembre 2020.
b) Applicazione dell'acquis dell'UE: durante il periodo di transizione, l'intero acquis dell'UE continuerà ad applicarsi al Regno Unito come se fosse uno Stato membro. Secondo le direttive adottate dal CAG, le modifiche all'acquis adottate da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE durante tale periodo si applicheranno anche nel Regno Unito. Al Regno Unito saranno inoltre applicati tutti gli strumenti regolamentari, di bilancio, di vigilanza e giudiziari, compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.Uno dei punti di rilevanza strategica dell’acquis dell’UE, non solo per gli Stati ma anche per i cittadini europei, riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: nel periodo di transizione verso l’uscita dall’Unione, da un lato, il Regno Unito continuerà ad avere il diritto di utilizzare o meno la clausola dell’opting-out per le materie rientranti nel Titolo V, TFUE, e dall’altro, continuerà ad essere vincolato alla legislazione dell’Unione alla quale aveva già scelto di uniformarsi. Se, tuttavia, venissero adottate nuove decisioni rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al Regno Unito non sarà consentito partecipare ad eventuali nuove misure a meno che queste non rientrino in settori per esso vincolanti.
c) Politica commerciale e accordi internazionali: durante il periodo di transizione, il Regno Unito rimarrà vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dall'Unione, mentre non parteciperà più a nessun organismo istituito da tali accordi.Poiché il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale e al mercato unico (comprese le libertà ad esso collegate), durante la transizione dovrà continuare a rispettare la politica commerciale dell'UE, applicare la tariffa doganale dell'Unione, riscuotere i dazi doganali dell'UE e garantire che tutti i controlli vengono effettuati alla frontiera. Ciò implica anche che durante questo periodo il Regno Unito non sarà vincolato da accordi internazionali a titolo personale nei settori di competenza del diritto dell'Unione, a meno che non sia autorizzato a farlo dalle istituzioni europee.
d) Istituzioni e organi dell'Unione europea: il Regno Unito, in quanto paese terzo, non avrà più il diritto di partecipare alle istituzioni e al processo decisionale in seno all’Unione. I suoi rappresentati non parteciperanno più alle riunioni di gruppi di esperti della Commissione, di comitati o di altre entità analoghe. Tuttavia, eccezionalmente e caso per caso, il Regno Unito potrebbe essere invitato a partecipare a determinate riunioni senza avere il diritto di voto.
e) Pesca. Le direttive adottate dal CAG ricordano, per il periodo di transizione, la necessità di tenere delle consultazioni riguardanti la fissazione dei totali ammissibili di pescato che dovrà avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione.
In conclusione, le direttive adottata dal CAG ribadiscono alcuni concetti essenziali che l’Unione ha sempre palesato: si tratta in particolar modo dell’approccio delle istituzioni europee molto deciso e risoluto nell’affermare che, in qualità di Paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi diritti e degli stessi vantaggi derivanti dall’appartenenza all’Unione, non rispettando più gli stessi obblighi di uno Stato membro.
Inoltre, seppur gli accordi dovranno basarsi su un equilibrio di diritti e doveri e garantire parità di condizioni, chi pare imporsi sul tavolo del negoziato è l’Unione europea che, ad esempio, allo scopo di preservare l’integrità del mercato unico e delle sue quattro libertà, ha già escluso che possa esserci un approccio settoriale in determinate materie.
Luisa Di Fabio