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Giustizia e affari interni: sul tavolo la governance della migrazione e il contrasto della propaganda terroristica

22 March 2019
Categoria: Giustizia e affari interni,

Nella relazione programmatica 2019, per la parte relativa alle politiche migratorie, il Governo italiano ha identificato due assi di intervento irrinunciabili: contrastare le reti di trafficanti di migranti e gestire la migrazione in virtù del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità (ex artt. 67-80 TFUE). Per perseguire il primo, l’Italia ha valutato positivamente la proposta di modifica – avanzata dalla Commissione europea – del regolamento istitutivo dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (Frontex) per ampliare e rafforzare i settori di intervento dell’Ente, soprattutto in materia di rimpatri. Per quanto riguarda il secondo asse di intervento, l’Italia ha confermato che sosterrà il meccanismo di redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo avanzato nella proposta di modifica del regolamento UE 604/2013 (Dublino III). Questo permetterebbe di riequilibrare gli sforzi dei Paesi membri evitando eccessive sollecitazioni sugli Stati “cd. di primo ingresso” dei migranti, fra i quali vi è l’Italia.Per quanto riguarda la giustizia, in ambito civile, il Governo italiano ha rinsaldato il proprio impegno per l’approvazione della riforma sul regolamento n. 2201/2003 (c.d.Bruxelles II-bis). Questa modifica dovrebbe aiutare ad eliminare gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e a migliorare l’applicazione del principio dell'interesse superiore del minore. In ambito di giustizia penale, al fine di evitare la permanente diffusione di propagande terroristiche, la Commissione ha avanzato una proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018) 640 definitivo). In essa è riconosciuta, alle autorità nazionali, la facoltà di eliminare, in modo definitivo, il contenuto terroristico mediante un ordine di rimozione nei confronti dei fornitori di servizi di hosting. In caso di protrazione dell’inadempienza è prevista l’imposizione di sanzioni pecuniarie che possono raggiungere un ammontare pari al 4% del fatturato della società di servizi di hosting.

Annalisa Geraci

 
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