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Cyber security, armi da fuoco, immigrazione al centro dei dibattiti dell’ultimo Consiglio Giustizia e Affari interni

19 June 2016
Categoria: Giustizia e affari interni,

Sono stati diversi i temi trattati nella due giorni di sessione del Consiglio Giustizia e Affari Interni tenutosi a Bruxelles il 9 e il 10 giugno 2016.

1. Il 9 giugno i Ministri della Giustizia degli Stati Membri hanno discusso riguardo alle norme in materia di regime patrimoniale delle coppie internazionali, quelle coppie cioè di diversa nazionalità dell’UE e/o che sono proprietarie di beni in un altro Stato membro, dopo che Parlamento europeo, Commissione e lo stesso Consiglio avevano lavorato sul tema nei sei mesi precedenti all’incontro. Sono 18 gli Stati (Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia) che hanno deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata - quella procedura che, ai sensi degli artt. 20 TUE e 326-334 TFUE, consente ad almeno nove paesi dell’UE di stabilire un’integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all’interno delle strutture dell’Unione senza il coinvolgimento di altri Stati membri - ed in questa sede sono riusciti così a raggiungere un orientamento generale su due regolamenti finalizzati a: definire quali siano il foro competente e la legislazione applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate; facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni su tali materie nelle situazioni transfrontaliere; definire norme chiare sul diritto applicabile in caso di divorzio o decesso. Tali atti si sono resi necessari a causa dell’esistenza di procedimenti paralleli e conflittuali in più Stati membri che hanno reso sinora incerto il diritto applicabile a queste fattispecie.Infine, da quanto traspare dai regolamenti, gli istituti di base del matrimonio e dell’unione registrata restano definiti dalle leggi nazionali senza creare obblighi per gli Stati membri laddove l’unione registrata non sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico interno.Tali “aggiustamenti”, compreso il ricorso alla cooperazione rafforzata, se da un lato potrebbero vanificare l’integrazione, sono stati necessari in quanto il Consiglio UE aveva già constatato l’impossibilità di raggiungere l’unanimità nella materia in esame in tempi brevi considerando che la Commissione aveva presentato la sua proposta nel 2011. Si resta ora in attesa dell’approvazione da parte del Parlamento europeo.

2. I Ministri della Giustizia hanno avuto modo di scambiare opinioni e raggiungere conclusioni in tema di giustizia penale con riferimento al cyberspazio. Data l’importanza del tema, che ha un ampio raggio, ricollegandosi anche alla lotta contro il terrorismo, il Consiglio GAI ha stabilito una tabella di marcia per intraprendere le future e concrete azioni allo scopo di ottenere le prove di un’attività criminale in modo più veloce ed efficace.Sono tre i settori di attività sui quali le conclusioni si concentrano e che serviranno a migliorare il corso della giustizia penale in materia: la razionalizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria reciproca e, quando applicabile, di mutuo riconoscimento relativamente al cyberspazio grazie all’uso di moduli e strumenti elettronici standardizzati; il miglioramento della cooperazione con i fornitori di servizi attraverso lo sviluppo di un quadro comune per richiedere specifiche categorie di dati e l'avvio di un processo di riflessione su possibili criteri di collegamento per la competenza esecutiva nel ciberspazio.Ovviamente alcuni di questi temi sono ancora lontani dall’essere realizzati concretamente, uno tra tutti il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di giustizia penale, che coinvolge settori delicati quali la protezione dei dati sensibili, argomento che più di ogni altro entra con prepotenza nella discussione; per tale ragione, lo stesso dibattito è stato incentrato anche sui possibili criteri di competenza esecutiva applicabili nel cyberspazio, «ad esempio i criteri secondo cui le autorità pertinenti possono compiere un atto d’indagine nel cyberspazio quando non sono sufficienti i quadri esistenti, come nei casi in cui le prove elettroniche pertinenti sono nascoste o si spostano velocemente tra le giurisdizioni» e su un trattamento differenziato di specifiche categorie di dati nei procedimenti penali.All’interno del dibattito sul cyberspazio i Ministri hanno anche adottato conclusioni in materia di rete giudiziaria europea per la criminalità informatica, la European Judicial Cybercrime Network, un team di esperti nella lotta alla criminalità informatica che, supportati da Eurojust - l’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea che aiuta le amministrazioni nazionali a collaborare per combattere gravi forme di criminalità organizzata transfrontaliera - ha lo scopo di agevolare lo scambio di competenze, di migliorare le pratiche e le altre conoscenze ed esperienze pertinenti in materia di indagini e perseguimento di reati informatici, tramite scambi di informazioni sulla legislazione nazionale, disseminazione delle informazioni e promozione della piattaforma di Eurojust per conoscere i casi relativi ai crimini informatici. Il Network avrà una programmazione biennale e sarà formato da un esperto designato da ogni Stato membro.

3. Infine, nell’ambito della formazione Giustizia, i Ministri hanno parlato della Procura europea (EPPO) che nasce da una proposta di regolamento della Commissione del 2013 (COM (2013)534) sulla base dell’art. 86 TFUE, che prevede che per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti e secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. L’attività di contrasto alla frode e alle altre attività illegali (la corruzione, o altri reati a danno del bilancio UE) che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è inoltre richiesta dall’art. 325 TFUE che impegna l’Unione e gli Stati membri a prendere misure tali da permettere una protezione efficace del sistema. L’istituzione della Procura europea ha però finora incontrato diversi ostacoli, da un lato, a causa delle resistenze degli Stati membri i quali, in tale ambito, al mutuo riconoscimento preferiscono la mutua assistenza, dall’altro perché i compiti di EPPO vorrebbero essere ampliati alla lotta contro il terrorismo per mezzo del comma 4 dell’art. 86 TFUE, che prevede la possibilità che le competenze dell’Ufficio possano essere estese a comprendere anche altri gravi reati transnazionali, tra cui certamente possono essere inclusi gli atti di terrorismo. La proposta della Commissione europea mirava a superare anche il sistema del mutuo riconoscimento nelle indagini transnazionali, attraverso l’attuazione sempre più concreta del principio secondo cui il territorio dell’Unione deve costituire uno spazio giuridico comune, uno dei tre cardini del Trattato di Lisbona insieme alla libertà e alla sicurezza. Tuttavia, attualmente si è ancora in fase di negoziato, tanto che i Ministri competenti hanno tenuto a ribadire che, fin quando non saranno approvati tutti i punti del testo da ogni Stato membro, in particolare quelli che riguardano le norme relative al sistema di gestione dei casi e alla protezione dei dati, alle procedure semplificate di azione penale, alle disposizioni generali e alle disposizioni finanziarie e relative al personale, non sarà possibile raggiungere un accordo.

4. Il 10 giugno è stata la volta dei Ministri degli Affari interni che, anche in questo caso, hanno avuto uno scambio di opinioni su una serie di materie diverse, dalle armi da fuoco all’immigrazione fino alla discussione sulla liberalizzazione dei visti.Per quanto riguarda il primo tema, e cioè l’acquisto e il possesso delle armi da parte di cittadini privati, il Consiglio ha fornito la sua posizione sulla proposta della Commissione europea del 18 novembre 2015 (COM (2015) 750 final) di modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.La proposta nasce da alcune lacune nella legislazione europea in materia e in parallelo dal tentativo di migliorare il controllo del traffico di armi da fuoco; aumentare la loro tracciabilità; istituire norme più severe per l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco più pericolose vietandone l’uso ai civili; migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. La direttiva 91/477/CEE prevedeva l'acquisizione di una licenza per l’acquisto dell’arma, la proposta attuale introduce in aggiunta un limite di durata  della stessa di cinque anni e, cosa importante, crea un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri e impone agli armaioli e agli intermediari di essere collegati ai registri centrali delle armi da fuoco. Questo passo è doveroso in quanto, allo stato attuale, non esiste un sistema per informare gli altri Stati membri del rifiuto di un’autorizzazione. Il problema resta per le armi c.d. “d’allarme”, il cui rischio di convertibilità in armi da fuoco vere e proprie è molto elevato e che possono essere importate da paesi terzi ed entrare nel territorio dell’UE senza ostacoli, a causa della mancanza di norme comuni e coerenti. Stessa incognita resta per la disattivazione e riattivazione delle armi da fuoco. La Commissione ha infatti chiesto un intervento urgente in materia di disattivazione, al fine di impedirne la riattivazione e l’utilizzo da parte della criminalità, potendo essere le lacune derivanti dalle divergenze tra norme nazionali in materia di disattivazione sfruttate dai criminali, in relazione al fatto che la riattivazione delle armi da fuoco rappresenta una fonte importante di armi per uso criminale. Nonostante infatti la proposta introduca, attraverso un regolamento di esecuzione, rigorosi orientamenti minimi comuni in materia di disattivazione delle armi da fuoco per renderne più difficile la riattivazione (ad esempio le armi da fuoco disattivate della categoria A, quella delle più pericolose, non potranno essere né detenute né essere oggetto di scambio ad eccezione dei musei), non si può escludere che armi disattivate siano riattivate.

5. Per quanto riguarda l’immigrazione, il Consiglio si è concentrato esclusivamente e ancora una volta sull’attuazione dell’accordo UE-Turchia e sul fatto che debbano essere intensificati i rimpatri dei migranti dalla Grecia verso la Turchia, in considerazione della valutazione di quest’ultimo come “Paese terzo sicuro”. Nonostante il Ministro incaricato delle questioni migratorie dei Paesi Bassi e presidente del Consiglio Klaas Dijkhoff abbia sostenuto che l’Unione sia riuscita a rafforzare il controllo dei flussi, d'altro canto egli ha ribadito anche come sia necessario affrontare le cause primarie delle migrazioni e che non bisognerebbe mai smettere di criticare la politica miope dell’Ue sulle questioni dell’immigrazione. Il 7 giugno scorso la Commissione ha presentato una Comunicazione (COM (2016) 385 final) sul rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi per una migliore gestione dei flussi migratori: ebbene, oltre alla creazione dei c.d. “compacts”, accordi bilaterali da stipulare con i paesi di origine e transito, non c’è nient'altro che sia degno di nota.

6. Infine il Consiglio ha continuato la discussione sulle proposte della Commissione in materia di liberalizzazione dei visti (COM (2016) 279 final) e revisione del sistema della loro sospensione; ricordando brevemente che sono quattro i Paesi le cui proposte per l’eliminazione dell’obbligo di visto sono attualmente sul piano delle trattative (Turchia, Georgia, Ucraina e Kosovo), la Presidenza non è ancora riuscita ad arrivare ad un accordo per la liberalizzazione dei visti con la Georgia.

Luisa Di Fabio

Per saperne di più:

Regolamento del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Regolamento del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

Proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/477/CEE sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

I “compacts”: una migliore gestione della questione migratoria? 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

 
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