1. Introduzione. Per la Commissione sono chiari i progressi nell’attuazione dei meccanismi di ricollocamento, reinsediamento e, per quanto riguarda la riduzione degli incentivi all’emigrazione, nell’Accordo UE-Turchia. Meno limpide sembrerebbero, invece, l’attuazione e le ripercussioni della cooperazione rafforzata con Ankara, sebbene l’Istituzione ne sia entusiasta.
2. Ricollocazione e reinsediamento: “solidarietà a compartimenti stagni”A due anni dall'attivazione dello strumento di ricollocazione dei migranti sul territorio europeo, il trend si è ormai attestato a 2.300 trasferimenti al mese.
Tale dato, però, nasconde un’insidia: se si analizza per singolo Paese membro, il ritmo delle ricollocazioni e dei reinsediamenti si rivela altamente eterogeneo. Se i migliori risultano essere Malta, Lettonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo e Svezia, non brillano Austria, Slovacchia, ma soprattutto Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.La Commissione, nell’ultima relazione su ricollocazione e reinsediamento, ha accolto con favore le azioni propositive di Austria e Slovacchia. Al contrario, nei confronti dell’Ungheria, della Polonia e della Repubblica Ceca, l’Istituzione ha nuovamente richiamato il necessario rispetto degli obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del 2015 di redistribuzione degli oneri, ai sensi dell’artt. 78 e 80 TFUE. Nel frattempo, la Commissione è in attesa delle risposte dei tre Paesi a seguito dell’invio del parere motivato ex art. 258 TFUE.Per quanto riguarda il reinsediamento, attualmente sono state trasferite in territorio europeo 17.305 persone delle 22.504 concordate nel 2015. In merito a tale meccanismo, la Commissione il 4 luglio scorso ha proposto un nuovo reinsediamento, entro il 2018, per almeno 37.750 persone, richiedendo a ciascun Stato membro di presentare entro fine settembre i propri impegni in termini di accoglienza.
2.1 La tutela dei minori migranti non accompagnati nella ricollocazioneNell’ambito di tale strumento, dei 586 minori non accompagnati candidati alla ricollocazione dalla Grecia, ne sono stati trasferiti 420. Dall’Italia, invece, ne sono stati ricollocati 30 a partire da maggio 2017. Gli Stati membri che fino ad ora hanno manifestato una particolare attenzione per tali soggetti vulnerabili sono stati i seguenti: Belgio, Germania, Spagna Olanda e Irlanda. Tuttavia, il numero dei ricollocamenti sembrerebbe essere lento e interessare una limitata cerchia di Stati europei. Per tale ragione, la Commissione, per la tutela dei minori migranti non accompagnati, ha incoraggiato tutti gli Stati membri a fornire luoghi adeguati alla particolare condizione di vulnerabilità dei minori e a evitare politiche eccessivamente restrittive nell’ambito del ricongiungimento familiare.
3. La deterrenza a tutti i costi: l’Accordo “esemplare”Al di là delle numerose critiche, l’Accordo UE-Turchia, per la Commissione continua a produrre risultati soddisfacenti. Dall’ultima relazione sui progressi compiuti in tale cooperazione, la media degli arrivi in territorio ellenico ormai si è attestata a 75 al giorno. In via generale, secondo la Commissione, l’Accordo ha prodotto una notevole riduzione degli arrivi, diminuendo del 97% gli spostamenti dalla Turchia alla Grecia.Per quanto riguarda le decisioni di ammissibilità e di merito delle domande di protezione internazionale presentate in Grecia, si è evidenziato ancora una volta un alto numero di ricorsi: delle 5.225 decisioni negative di primo grado, si sono registrati ben 4.160 ricorsi. Di questi ultimi, le Commissioni d’appello hanno già esaminato 2.398 istanze. Su 556 ricorsi per ammissibilità, 135 decisioni hanno confermato l’esito negativo di quelle di primo grado. Per quanto riguarda i ricorsi di merito: di 1.590 istanze di secondo grado, 1.560 hanno confermato l’esito negativo espresso già in primo grado.È evidente, dall’analisi di tali dati, che la trasformazione della composizione delle Commissioni d’appello, voluta dalla Commissione europea e dagli Stati membri, abbia prodotto i risultati sperati: cioè un incremento dei tassi di rigetto dei ricorsi per ammissibilità e merito. Questo grazie alla maggior presenza di giudici amministrativi nel collegio e, per contro, alla riduzione dei componenti più inclini alla tutela dei diritti dei rifugiati.
4. ConclusioniLa solidarietà interna all’UE, più volte “implorata”, sembrerebbe aver “convinto” alcuni Stati membri nell’attuazione degli strumenti di ricollocamento e reinsediamento. Anche se gli “inamovibili” Paesi come la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Ungheria continuano a non dare alcun segnale di apertura o di condivisione delle responsabilità nell’attuazione dei meccanismi summenzionati, presto dovranno dar conto delle loro inadempienze alla Commissione e, nel peggiore dei casi, alla Corte di giustizia dell’UE.Per quanto riguarda la cooperazione UE-Turchia, la Commissione ancora una volta si è rallegrata dei risultati raggiunti sino ad ora; accantonando però, in concreto, le dimensioni del rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale ed europeo, sia nell’Accordo che nelle fasi di attuazione del medesimo.Uno dei problemi fondamentali, e forse il nucleo centrale sul quale regge l’intera struttura dell’Accordo, è la qualificazione della Turchia quale Paese terzo sicuro e di primo asilo (ex. artt. 39, Direttiva 2013/32/UE). Invero, tale riconoscimento sembrerebbe essere eccessivo per giustificare il forzato rinvio dei migranti verso i territori turchi.Ankara, in ogni caso, in cambio di tale “accoglienza”, attende “sorniona” progressi nella liberalizzazione dei visti e nel processo di adesione nell’Unione.Annalisa Geraci
Per saperne di più:
Fifteenth report on relocation and resettlement
Seventh Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement