Il 14 e il 22 settembre si sono tenute due riunioni del Consiglio straordinario Giustizia e Affari Interni. Nel primo incontro i ministri sono stati informati sui recenti sviluppi dei flussi migratori dalle Agenzie europee (ossia Frontex, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo EASO e l’Europol), e dalle Nazioni Unite con (UNHCR). Essi hanno, altresì, ascoltato la presentazione della Commissione europea sul pacchetto di misure adottate il 9 settembre in Parlamento EU per rispondere alla crisi dei rifugiati e sono stati informati in merito ai progressi compiuti nell’attuazione delle precedenti azioni stabilite. Nel secondo incontro, i ministri degli interni hanno raggiunto l’accordo per la ricollocazione di 120.000 migranti. Ma andiamo per ordine.
In seno al Consiglio del 14 settembre, la Presidenza, sostenuta da un’ampia maggioranza di delegazioni, ha definito le seguenti azioni:
Per quanto riguarda tale proposta, nel Consiglio del 14 settembre, i Paesi dei Balcani occidentali avevano manifestato la loro opposizione sul sistema di quote di distribuzione e sul carattere obbligatorio di tale meccanismo.Nel Consiglio straordinario GAI del 22 settembre, invece, si è adottata la decisione di ricollocazione di 120.000 migranti, si badi, a maggioranza qualificata. Tale processo dovrà avvenire nell’arco dei 24 mesi successivi l’entrata in vigore della decisione.Coloro i quali avranno diritto a prendere parte al ricollocamento dovranno appartenere ad una delle nazionalità per le quali la proporzione delle decisioni favorevoli al conferimento della protezione internazionale è pari o superiore al 75%.I 120.000 richiedenti protezione internazionale saranno trasferiti come segue:a) 15.000 richiedenti saranno trasferiti dall’Italia agli altri Stati membri;b) 50.400 richiedenti saranno trasferiti dalla Grecia agli altri Stati membri;c) 54.000 richiedenti saranno trasferiti nei territori degli altri Stati membri.Questi ultimi saranno trasferiti dall’Italia e dalla Grecia seguendo le stesse proporzioni espresse nelle lettere a) e b).La Commissione prevede la possibilità di adattare nel tempo tale meccanismo a seconda dell’evoluzione del problema. Inoltre, dopo tre mesi dall’entrata in vigore di tale decisione, è prevista la possibilità per uno Stato membro che denunci circostanze eccezionali o per giustificati motivi compatibili con i valori fondamentali affermati dall’art. 2 del TFUE, di notificare al Consiglio e alla Commissione l’impossibilità temporanea di prendere parte al processo di riallocazione per un numero superiore al 30% dei richiedenti (par. 5). In tal caso, la Commissione è tenuta ad accertarne le ragioni e a sottoporre al Consiglio la richiesta di sospensione temporanea del meccanismo di trasferimento. La Commissione può, inoltre, proporre una proroga di oltre 12 mesi in aggiunta ai 24 prestabiliti, al fine di esaurire tutte le richieste di trasferimento. Spetterà poi al Consiglio pronunciarsi entro un mese dalla proposta della Commissione.
10.1 La proceduraCiascuno Stato membro dovrà istituire un punto di contatto nazionale al quale gli altri Stati membri, l’EASO e le altre agenzie del settore possano appellarsi e con il quale esse possano comunicare efficacemente. Ogni Stato membro dovrà perciò adottare tutte le misure necessarie a realizzare un alto grado di cooperazione amministrativa al fine di implementare la suddetta Decisione. A tale scopo è inoltre prevista la possibilità per ciascuno Stato membro di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.Ogni Stato membro dovrà, ad intervalli regolari e almeno un volta ogni tre mesi, comunicare il numero di richiedenti che è in grado di riallocare in maniera rapida ed efficace nel suo territorio e tutte le informazioni utili a riguardo. Sulla base di tali informazioni Italia e Grecia dovranno identificare i soggetti da trasferire e comunicarli nel più breve tempo possibile allo Stato membro coinvolto nel processo di trasferimento. A seguito dell’approvazione di quest’ultimo al trasferimento, Italia e Grecia notificheranno a ciascun individuo l’esito della sua richiesta. Uno Stato membro può negare il trasferimento di uno o più individui solo se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che essi possano costituire un pericolo per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico di suddetto Stato.La procedura di riallocazione dovrà esaurirsi in tempi brevi e comunque non oltre due mesi dall’avvenuta comunicazione da parte dello Stato membro del numero di richiedenti che è disposto a riallocare in quel momento. Proroghe di alcune settimane sono concesse solo nel caso in cui Italia e Grecia mostrino concreti ostacoli che impediscano che il trasferimento abbia luogo.10.2 Diritti e doveri dei richiedenti protezione internazionale previsti dalla DecisioneGli Stati membri devono assicurarsi che tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare vengano trasferiti nel medesimo Stato. Ciascun richiedente deve essere informato in una lingua da questi compresa circa lo Stato nel quale verrà trasferito prima che la domanda di trasferimento sia effettivamente approvata. Un richiedente o un beneficiario della protezione internazionale che si rechi in un paese diverso da quello previsto dalla sua domanda di riallocazione dovrà essere ricondotto immediatamente nel paese per il quale aveva fatto richiesta.
10.3 Supporto operazionale fornito a Grecia e ItaliaAl fine di aiutare Italia e Grecia ad affrontare l’ingente ondata migratoria da essi subita e al fine di adempiere agli obblighi derivanti da tale Decisione, l’EASO, Frontex e tutte le agenzie coinvolte in tale processo dovranno fornire personale esperto, in particolare a supporto di attività quali la raccolta delle impronte digitali e l’identificazione. Essi dovranno inoltre facilitare l’eventuale ritorno nei loro paesi di provenienza di tutti coloro che non potranno beneficiare della protezione internazionale.
10.4 Supporto finanziarioPer ciascun individuo trasferito secondo tale Decisione:a) Lo Stato membro nel quale avverrà il trasferimento riceverà una cifra forfettaria pari a euro 6,000;b) L’Italia e la Grecia riceveranno una cifra forfettaria di almeno 500 euro.Infine, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione riferirà al Consiglio ogni 6 mesi sull’implementazione della decisione e, sulla base delle informazioni fornite da Italia e Grecia, sull’attuazione della tabella di marcia.
Annalisa Geraci
Carla Di Nardo