Nonostante la presidenza maltese si avvii al termine, il 22 maggio 2017, si è riunita un’importante sessione del Consiglio Affari Generali a 27 che ha adottato una decisione che apre formalmente le negoziazioni per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e delle disposizioni per il negoziato. L’incontro si è svolto poche ore prima di un nuovo attentato, questa volta nella città di Manchester, proprio nel Regno Unito, che ha visto coinvolte diverse persone tra morti e feriti. Come è tristemente noto, si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di attacchi che hanno sconvolto il Vecchio Continente negli ultimi anni.
L’apertura del negoziato ha visto, da un lato, la nomina formale della Commissione europea come negoziatore per l’Unione, mentre, dall’altro, l’adozione di un testo intitolato "Direttive per la negoziazione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che stabilisce le modalità per il suo recesso dall’Unione europea". Il testo ricalca la raccomandazione presentata dalla Commissione il 3 maggio 2017 e si basa sugli orientamenti adottati dal Consiglio europeo il 29 aprile scorso. L'adozione di questi documenti è di grande interesse in quanto consente di avviare i negoziati con il Regno Unito.
Le disposizioni contenute nel documento approvato dal Consiglio Affari Generali hanno lo scopo di guidare la Commissione nella prima fase dei negoziati. Il documento infatti contiene quelle che sono state individuate come priorità assolute e necessarie da risolvere per procedere ad un corretto recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Questa prima fase ha inoltre lo scopo di dare chiarezza e certezza giuridica ai cittadini, alle imprese, alle parti interessate e ai partner internazionali sugli effetti immediati della Brexit. Ed effettivamente la chiarezza è d’obbligo, in un processo neppure troppo lungo (l’art. 50 TUE definisce le tempistiche e le stesse direttive in esame prevedono una data, il 30 marzo 2019 a meno di eventuali proroghe concordate da entrambe le parti) ma certamente tortuoso come quello del recesso di uno Stato dall’Ue. Il Regno Unito diventerà infatti un paese terzo ed il rischio è quello che le conseguenze potrebbero gravare maggiormente su cittadini e lavoratori.
Scorrendo il testo del documento, si possono facilmente notare quali sono i temi principali:
a) la salvaguardia dello status e dei diritti dei cittadini, sia dell’UE che del Regno Unito per i quali l’accordo di recesso dovrebbe prevedere tutta una serie di garanzie, alcune delle quali (ad esempio le pensioni di vecchiaia) dovrebbero estendersi oltre la data effettiva del recesso; stessa cosa dovrebbe valere per il diritto di soggiorno che dovrebbe diventare permanente dopo un soggiorno legale di cinque anni, tuttavia se iniziato prima della data di recesso.
Ai cittadini europei e a quelli del Regno Unito dovrebbero continuare ad applicarsi infatti, reciprocamente, la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e il regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ma i diritti di cui godono attualmente i cittadini europei sono molti di più (per citarne alcuni il diritto all’accesso al mercato del lavoro, all’esercizio di un’attività, il diritto alla formazione, all’alloggio, al riconoscimento dei titoli professionali) e per essi le diusposizioni in esame richiedono di estenderne la portata anche dopo l’uscita del Regno Unito.
All’interno del vasto tema della cittadinanza europea bisogna ricomprendere anche la questione dei confini tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda: in questo caso, dati gli enormi sforzi compiuti in passato per la riconciliazione e la pace in quell’area, il Consiglio auspicherebbe che fossero mantenuti anche alcuni degli accordi e disposizioni bilaterali tra il governo irlandese e quello del Regno Unito che eviterebbero il ripristino di un confine vero e proprio tra i due paesi e permetterebbero così all’Irlanda di risolvere i problemi (libertà di movimento dei cittadini e delle merci) che la porterebbero ad un improduttivo isolamento geografico.
Altra questione aperta, per la quale si auspica una soluzione di compromesso, riguarda la tormentata isola di Cipro, per la quale il governo britannico deve regolare l’uso delle sue basi militari presenti sul territorio cipriota e i diritti e le tutele accordate ai cittadini dell’Unione che lì risiedono e/o lavorano.
b) Questioni finanziarie. Altra questione spinosa e di non facile conclusione è quella relativa ai finanziamenti. Le direttive del Consiglio si limitano per ora a richiedere che ci sia un unico regolamento finanziario, comprensivo di tutte le materie rilevanti (bilancio Ue, cessazione dell’adesione del Regno Unito in tutti gli organi e istituzioni finanziarie dell’Ue, partecipazione della Gran Bretagna a determinati fondi specifici legati alle politiche europee). Infine, il Consiglio ha concordato sul fatto che: il Regno Unito debba rispettare i suoi obblighi finanziari assunti dal momento della sua adesione all’Unione; che il Regno Unito dovrebbe coprire tutti i costi specifici relativi al ritiro, come la delocalizzazione delle agenzie dell'Ue con sede nel Regno Unito; e che l'accordo dovrebbe includere un calcolo dell'ammontare totale dei costi che il Regno Unito deve sostenere, insieme ad un calendario dei pagamenti e ad ulteriori regole e modalità per affrontare questioni specifiche che potrebbero crearsi nel tempo.
c) Un ulteriore tema affrontato dalle direttive del Consiglio per la prima fase di negoziati riguarda le merci immesse sul mercato prima dell’effettiva recessione del Regno Unito dall’Unione. Il Consiglio è concorde sul fatto che in questo caso bisognerà evitare ogni incertezza e vuoto legislativo per non compromettere le fondamenta dell’Unione, ossia il mercato unico. Per tale ragione, le direttive richiedono che l’accordo definitivo dovrebbe garantire che qualsiasi bene, immesso legalmente nel mercato unico prima della data di recesso, possa rimanere sul mercato anche dopo quella data. Quello “dell’accordo commerciale” è uno dei temi più spinosi e caldi in quanto i rapporti commerciali non saranno più regolati dal diritto europeo e, in assenza di un accordo, verrebbe messo in crisi l’intero settore dell’import/export da e per l’Unione europea dal Regno Unito e viceversa.
Nelle direttive del Consiglio non si parla invece dei servizi, per i quali seguiranno orientamenti in futuro.
d) Cooperazione giudiziaria in materia civile, cooperazione amministrativa e procedure giudiziarie e amministrative in corso sono ulteriori materie per le quali il Consiglio ha adottato i suoi orientamenti. L’accordo dovrebbe garantire che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali adottate prima della data di scadenza continuino ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell’Unione applicabile prima del recesso. Dovrebbe inoltre stabilire norme per l’eventuale utilizzo di informazioni e dati nelle indagini da parte delle forze dell’ordine e per i procedimenti penali ancora in corso. Dovrebbe comprendere le norme sulla protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili. Infine, per le procedure giudiziarie e amministrative in corso, il Consiglio concorda sul fatto che la Corte di giustizia dovrebbe rimanere competente a pronunciarsi per quei procedimenti e che le sue decisioni dovrebbero essere vincolanti anche per il Regno Unito.
Infine, secondo quanto espresso dal Consiglio Affari generali, l'accordo dovrebbe contenere le disposizioni necessarie in materia di protezione dei beni, dei fondi e delle operazioni dell'Unione, delle sue istituzioni e organismi e del relativo personale (compresi i lavoratori in pensione) e dei loro familiari, i trattati e i protocolli ai trattati (in particolare viene menzionato il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea); ma l’accordo dovrebbe anche avere una propria struttura istituzionale e dovrebbe prevedere meccanismi di governance efficaci di esecuzione e di risoluzione delle controversie che siano rispettose dell’autonomia dell’Unione e del ruolo della Corte di giustizia soprattutto allo scopo di affrontare situazioni impreviste non contemplate dall’accordo. Ma nell’esito dei negoziati dovrebbero essere incluse anche disposizioni che garantiscano la soluzione delle controversie riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione, i diritti dei cittadini e l’applicazione e l’interpretazione delle altre disposizioni dell’accordo, quali il regolamento finanziario o le misure adottate dalla struttura istituzionale per affrontare le situazioni impreviste.
Luisa Di Fabio
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