1.Il 21 aprile 2016 il Consiglio dell’Unione Europea, riunito a Bruxelles nella formazione della Giustizia e degli Affari interni, ha adottato il testo definitivo di una direttiva che mira a rafforzare i diritti dei minori durante i procedimenti penali, ma ha anche concluso la discussione – tramite l’adozione di una direttiva ad hoc – sull’uso dei dati del codice di prenotazione, il PNR, allo scopo di prevenire, accertare, indagare ed eventualmente agire penalmente contro i reati di terrorismo e altri reati gravi.
Per quanto riguarda il primo punto, cioè il ruolo dei diritti dei minorenni nei procedimenti penali, la direttiva approvata dal Consiglio (e in precedenza dal Parlamento europeo) prevede maggiori garanzie procedurali per le persone di età inferiore ai 18 anni indagate o imputate. Il lavoro del Consiglio sul rafforzamento dei diritti dei minori nei processi ha preso avvio nel 2009 tramite una tabella di marcia che ha definito i passi da compiere per l’elaborazione di un catalogo completo di tali diritti; di questo approccio fanno parte le direttive n. 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione, n. 2012/13/UE sul diritto all’informazione, n. 2013/48/UE sul diritto ad un difensore e la n. 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo. Tra gli obiettivi maggiori del nuovo atto si ritrova la necessità di rendere i procedimenti comprensibili ai minori che vi partecipano in modo che essi possano esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidività e promuovere il loro reinserimento sociale. Come si legge nel terzo considerando, scopo della direttiva è “vigilare” sui sistemi di giustizia penale degli Stati membri che, sebbene firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, non sempre si dimostrano in grado di fornire garanzie tali da potersi fidare dei soli sistemi interni. Alcune disposizioni rilevanti sono anche alla base dello Stato di diritto e pertanto stupisce la necessità di doverle ancora ribadire. Tra esse ricordiamo: il diritto all’assistenza di un difensore, che dovrà essere assicurato dallo Stato anche a proprie spese; quello relativo alle informazioni da fornire al minore sui propri diritti; il diritto ad una valutazione individuale, agli esami medici e alla registrazione audiovisiva dell’interrogatorio.
Di fondamentale importanza risulta la definizione di privazione della libertà personale che, oltre a dover essere imposta solo nei casi di reati più gravi, anche qualora fosse consentita in alcuni Stati membri per reati minori, deve essere sempre preceduta e seguita da un vaglio ancor più profondo delle singole situazioni tale da considerare i potenziali rischi per lo sviluppo fisico, mentale e sociale del minore (dato che la privazione della libertà personale potrebbe comportare difficoltà per il suo reinserimento sociale). Infatti, nel caso di minori detenuti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure opportune per garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale; garantire il loro diritto all’istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento; garantire l’esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare; garantire l’accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo.
Per quanto riguarda il secondo punto, ponendosi all’interno della più ampia strategia contro il terrorismo e proseguendo il discorso affrontato dopo gli attentati di Parigi e Bruxelles, il Consiglio ha deliberato sulla disciplina del trasferimento dei dati PNR (Passenger Name Records, i dati del codice di prenotazione) dei passeggeri dei voli internazionali che le compagnie aeree dovranno tassativamente fornire alle autorità competenti degli Stati membri; gli stessi Stati avranno poi la facoltà di raccogliere i dati PNR. Ciò vuol dire che se uno Stato membro decide di applicare la direttiva ai voli intra-UE deve notificarlo per iscritto alla Commissione.
Dei dati PNR fanno parte il nome, le date di viaggio, l’itinerario, i dati sul biglietto, i dati di contatto, l’agente di viaggio presso cui è stato prenotato il volo, le modalità di pagamento utilizzate, il numero del posto e le informazioni sui bagagli. Già conservati nei sistemi di prenotazione degli aerei, i dati PNR sono attualmente utilizzati dagli Stati membri, ma verranno d’ora in avanti inseriti nell’approccio comune dell’Unione.
Si ricorda infine che né il Regno Unito e l’Irlanda, né la Danimarca hanno deciso di partecipare all’adozione delle due direttive citate.
– la Guardia costiera e di frontiera europea, per la quale, in attesa dell’adozione della posizione del Parlamento europeo, il Consiglio ha sottolineato la necessità di dare il via a negoziati sugli elementi da inserire nel futuro regolamento che la riguarderà, tra i quali i più importanti, in accordo con quanto richiesto dalla Commissione e da Frontex, dovranno occuparsi della creazione di un gruppo che contenga risorse umane e tecniche; della valutazione degli aspetti di vulnerabilità; dei compiti della nuova Agenzia sulla politica di rimpatrio; della guida della Commissione sugli accordi di cooperazione con i Paesi terzi; della redazione di moduli standard per i reclami da parte dell’ufficio di Frontex per i diritti umani.
Come già richiamato in altre precedenti Conclusioni del Consiglio GAI, la Guardia di frontiera europea si basa sulla c.d. “condivisione delle responsabilità”, con ciò intendendo la gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione per salvaguardare la libertà di movimento tra i confini interni. L’alto livello di sicurezza dovrà infatti essere assicurato in modo condiviso da un’autorità europea per le frontiere esterne con maggiori compiti rispetto a quanto previsto oggi e da un’autorità nazionale per quanto riguarda i confini interni. Per l’Italia (ma anche per gli altri paesi UE che si affacciano sul Mar Mediterraneo) questo dovrebbe tradursi in un doppio grado di sicurezza e in un doppio livello di attività di frontiera, coincidendo i nostri confini con quelli dell’Unione.
– L’immigrazione, per la quale i Ministri degli Affari interni hanno scambiato i diversi punti di vista, proprio durante l’ennesimo momento delicato ai confini interni dell’UE e cioè quello che ha visto l’Austria dichiarare di voler chiudere il valico del Brennero dopo la chiusura già avvenuta della c.d. “rotta balcanica”. Le Conclusioni del Consiglio GAI non fanno riferimento a questo tema, tuttavia richiedono di aumentare i controlli nel Mediterraneo centrale data la riapertura di questa rotta (in realtà mai chiusa, neppure durante i mesi invernali). In particolare il Consiglio GAI ha richiesto la piena attuazione dell’accordo UE-Turchia del 18 marzo, nonostante gli evidenti problemi e le numerose critiche ricevute.
Allo scopo di contrastare l’evasione fiscale e rafforzando un accordo del 2004, il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo con la Repubblica di San Marino volto a migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei risparmiatori privati imponendo agli Stati membri dell’UE e a San Marino l’obbligo dello scambio automatico di informazioni.
Luisa Di Fabio
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